Riconoscimento della figura professionale di autista soccorritore

REGIONE LOMBARDIA - PROGETTO DI LEGGE N. 0185

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    REGIONE LOMBARDIA VIII Legislatura
    CONSIGLIO REGIONALE ATTI 5196

    PROGETTO DI LEGGE N. 0185


    di iniziativa dei Consiglieri
    Galli, Rizzi, Cecchetti

    ______

    Riconoscimento e disciplina della figura professionale di autista soccorritore
    _____

    PRESENTATO IL 02.08.2006


    ASSEGNATO IN DATA 11.09.2006

    ALLE COMMISSIONI REFERENTE: VII
    CONSULTIVA: III e I

    R e l a z i o n e

    La presente proposta di legge vuole correggere una lacuna legislativa,individuando,all'interno della categoria degli operatori tecnici,prevista dal Contratto Colletivo Nazionale per la sanità,il profilo professionale dell'Autista Soccorritore. Infatti sinora tale figura particolare non è riconosciuta,nonostante gli autisti soccorritori svolgano un ruolo specifico nell'organizzazione dei servizi di emergenza ed urgenza,per cui si ritiene necessario definirne il profilo,regolamentarne le condizioni d'accesso e l'iter formativo,determinandone il ruolo all'interno dell'équipe di soccorso. Il desiderio di fare definitivamente chiarezza in tale disciplina è sentito da tempo e da più parti,come dimostra la presentazione di un disegno di legge da parte di un folto gruppo di senatori della XIV legislatura (n. 2458 del 31 luglio 2003),la legge regionale n. 9 del 9 aprile 2004 della Regione Veneto,la normativa vigente in diversi Paesi dell'Unione Europea ed anche extraeuropei. La Regione Lombardia invece non ha dato sinora una adeguata risposta normativa in questa materia particolarmente importante per la sicurezza di quei pazienti,che necessitano di cure appropriate e tempestive in un momento di particolare urgenza e delicatezza. Si ritiene pertanto opportuno che anche la nostra Regione sopperisca ad una inadeguatezza normativa in quanto il D.Legislativo 30 dicembre 1992,n. 502 e successive modificazioni,in materia di riforma del S.S.N.,non prendono in considerazione questa professionalità pur già da tempo in esso operante.

    Articolato

    Art. 1 - L'autista soccorritore è un operatore tecnico sanitario,particolarmente addestrato alla conduzione degli automezzi di soccorso nella massima sicurezza per tutti i trasportati,tenuto conto anche delle particolari condizioni operative in cui si può trovare a dover svolgere la propria attività. Inoltre collabora alla manutenzione sia degli automezzi affidatigli,sorvegliandone l'efficienza e la funzionalità,sia delle apparecchiature in essi installate. Partecipa attivamente alle varie fasi dell'intervento di soccorso, sorvegliandone particolarmente la sicurezza.

    Art. 2 - L'attività dell'autista soccorritore può essere svolta in regime di dipendenza o di volontariato per Aziende Sanitarie Locali,Aziende Ospedaliere,Enti pubblici o privati, Cooperative ed Associazioni di volontariato,che svolgano servizi di soccorso e trasporto sanitario anche al di fuori di situazioni di emergenza. Le suddette attività vengono svolte in collaborazione di gruppo con altri operatori,preposti al trasporto di ammalati.

    Art. 3 - L'elenco delle attività e competenze dell'autista soccorritore sono elencate nell'allegato 1,che costituisce parte integrante alla presente legge.

    Art. 4 - La Regione,cui è demandata la regolamentazione e l' organizzazione dei corsi di formazione professionale di autista soccorritore,sulla base del reale fabbisogno del servizio sanitario regionale e nel rispetto delle norme contenute nella presente legge,autorizza le A.S.L.,le A.O. ed altre istituzioni pubbliche e private,nonché le organizzazioni di volontariato,alla loro effettuazione.
    La Giunta,su proposta della Direzione generale dell'Assessorato Sanità,approva il Regolamento,che individua i requisiti necessari ai diversi enti ed organizzazioni per ottenere l'autorizzazione all'effettuazione dei corsi suddetti,quelli di accesso ai corsi di formazione,l'organizzazione didattica,le materie di insegnamento,il tirocinio necessario per ottenere l'attestato di qualifica secondo quanto già sommariamente disposto nell'allegato 2,che costituisce parte integrante alla presente legge.

    Art. 5 - In sede di Regolamento,la Regione quantificherà il credito formativo,che può essere attribuito ai titoli ed ai servizi pregressi e ne stabilirà i tempi di riconoscimento in via transitoria, in relazione all'acquisizione dell'attestato di qualifica di autista soccorritore per coloro,che già svolgono detto servizio.

    Art. 6 - I corsi di autista soccorritore sono cofinanziati dalla Regione,che determina annualmente i criteri ed i parametri di finanziamento,inserendone le spese negli appositi capitoli del bilancio.

    ALLEGATO 1

    Attività e competenze dell'autista soccorritore

    1) Conduzione del mezzo di soccorso:
    a) guida il mezzo di soccorso sanitario (di cui è responsabile) secondo le disposizioni di servizio ricevute ed adottando un comportamento di guida improntato alla massima sicurezza in rapporto a:
    I) rispetto del codice della strada;
    II) valutazione delle condizioni del traffico;
    III) situazione metereologica;
    IV) situazione delle sedi stradali da percorrere;
    b) adatta la guida allo stato del paziente trasportato,su indicazione del personale sanitario o della centrale operativa;
    c) comunica con la centrale operativa mediante la strumentazione disponibile a bordo;
    d) garantisce anche i trasporti secondari non urgenti,i trasporti sanitari interni e,senza la presenza del sanitario,di campioni biologici e di organi;
    e) provvede a mantenere in condizioni di buon funzionamento i veicoli e le apparecchiature,che gli sono affidati,effettuando gli interventi di manutenzione più semplici.

    2) Supporto al personale sanitario ed agli altri operatori dell'equipaggio nell'intervento di urgenza/emergenza :
    a) collabora,sulla base delle proprie competenze,alla stesura dei protocolli operatori del team di appartenenza;
    b) sceglie,d'accordo colla centrale operativa,il mezzo ed il percorso più idoneo al tipo d'intervento;
    c) partecipa alla valutazione della scena dell'intervento,alla messa in sicurezza dei soccorritori,degli infortunati e del mezzo di trasporto;
    d) collabora al posizionamento corretto ed adeguato del paziente;
    e) collabora alla rianimazione cardio-polmonare di base,al mantenimento delle funzioni vitali ed alla defibrillazione;
    f) collabora alle procedure diagnostiche ed alla stabilizzazione del paziente su luogo dell'evento;
    g) collabora nelle manovre praticate al paziente,nel suo sollevamento e caricamento;
    h) collabora alle operazioni di immobilizzazione con tutti i presidi a disposizione,alla compressione digitale,alla omeostasi ed al bendaggio compressivo;
    i) collabora all'estricazione dell'infortunato dal veicolo;
    l) collabora al trasporto del paziente nei locali di accettazione ospedaliera;
    m) collabora alla compilazione della scheda della procedura di soccorso per i dati di sua competenza;
    n) in assenza di personale sanitario,svolge anche funzioni di capo equipaggio.

    3) Supporto gestionale,organizzativo e formativo :
    a) controlla il veicolo,i materiali e le apparecchiature in dotazione all'équipe di soccorso;
    b) utilizza strumenti informatici di uso comune per la registrazione dei controlli di cui alla lettera a) e di quanto rilevato durante il servizio;
    c) collabora alla verifica della qualità del servizio;
    d) collabora col personale sanitario e gli altri operatori dell'equipaggio,al termine dell'intervento,al ripristino di:
    I) funzionalità completa del mezzo;
    II) pulizia interna ed eventuale disinfezione;
    III) materiali e presidi di immobilizzazione utilizzati;
    e) concorre,rispetto agli operatori dello stesso profilo professionale,alla realizzazione dei tirocini ed alla loro valutazione;
    f) collabora alla definizione dei propri bisogni di formazione

    4) Competenze:

    a) Tecniche :
    I) conoscenza delle caratteristiche tecniche e d'uso dei veicoli,con particolare riferimento alle potenzialmente difficoltose condizioni d'impiego degli stessi,dei materiali e delle apparecchiature utilizzati nell'emergenza;
    II) possesso delle tecniche di guida adatte ad ogni condizione di traffico,ambientale e metereologica;
    III) conoscenza delle tecniche di posizionamento del veicolo per la massima sicurezza del soccorso;
    IV) conoscenza dell'utilizzo di strumenti informatici per:
    - registrare i controlli dei mezzi affidati,riportando i dati richiesti per eventuali interventi di
    manutenzione;
    - registrare gli interventi effettuati,sia primari che secondari;
    V) possesso di tecniche per il controllo dello stress e di altre condizioni psico-fisiche connesse alle principali emergenze sanitarie;
    VI) capacità di utilizzo delle apparecchiature radio in dotazione,conoscenza dei codici e delle tecniche di comunicazione con le centrali operative;
    VII) capacità di riconoscere le principali alterazioni alle funzioni vitali;
    VIII) conoscenza degli elementi fondamentali di primo soccorso e delle prime cure da prestare al paziente;
    IX) conoscenza delle procedure da adottare in caso di Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO).

    b) Cognitive :
    I) conoscenza del territorio di intervento e capacità di localizzare eventi sulla base di indicazioni toponomastiche approssimative;
    II) conoscenza delle caratteristiche dei vari tipi di urgenza;
    III) conoscenza delle normative antinfortunistiche per la tutela fisica e la sicurezza dei pazienti e del personale impegnato nell'intervento di soccorso;
    IV) conoscenza dell'organizzazione dei servizi sanitari di urgenza/emergenza.

    c) Relazionali :
    I) conoscenza delle tecniche del lavoro in équipe e capacità di partecipare alle dinamiche di gruppo;
    II) conoscenza delle norme di comportamento del soccorritore e delle regole di comportamento nei rapporti colle altre professionalità,che intervengono nelle operazioni di soccorso;
    III) capacità di individuare con l'intero equipaggio eventuali misure collaterali da adottare;
    IV) capacità di condurre la propria attività colla dovuta riservatezza ed eticità;
    V) capacità di trasmettere le proprie conoscenze e le proprie esperienze professionali ai tirocinanti.

    ALLEGATO 2


    Requisiti di accesso,organizzazione didattica,materie di insegnamento,tirocinio,esame finale e rilascio attestato

    1) Requisiti di accesso :
    a) diploma di istruzione secondaria di primo grado,
    b) possesso della patente di guida di tipo B;
    c) compimento del 21° anno d'età alla data di iscrizione al corso.


    2) Organizzazione didattica,articolata in due moduli semestrali,anche non consecutivi,purchè non intervallati da un periodo superiore ad 1 anno :
    a) di base :
    I)100 ore di teoria;
    II) 20 ore di esercitazioni;
    III) tirocinio: in qualità di osservatore l'allievo partecipa a 20 missioni di soccorso, 20 missioni con dispositivi di allarme,20 missioni di trasporto;
    b) professionalizzante :
    I) 100 ore di teoria;
    II) 70 ore di esercitazioni;
    III) tirocinio : in qualità di collaboratore attivo l'allievo partecipa a 20missioni di soccorso, 20 missioni con dispositivi di allarme, 20 missioni di trasporto.
    Il passaggio dal modulo di base a quello professionale è condizionato dall'acquisizione di una valutazione positiva dell'apprendimento e delle abilità pratiche acquisite dall'allievo da parte dei docenti del modulo di base.
    La Regione,per specifiche e diversificate esigenze territoriali individuate in sede di Regolamento,può prevedere moduli didattici differenziati,riferiti a temi specifici.

    3) Materie di insegnamento,raggruppate secondo le seguenti aree disciplinari :
    a) socio-culturale,istituzionale e legislativa : elementi di organizzazione del servizio di soccorso (modulo di base);principi di etica professionale,organizzazione del S.S.N. ed elementi di legislazione sanitaria,lingua inglese tecnica (modulo professionalizzante).
    b) igienico-sanitaria: elementi generali di patologia,traumatologia e trattamento delle lesioni (modulo di base); principi di anatomia e fisiologia del sistema nervoso,degli apparati respiratorio,locomotore e cardiocircolatorio,igiene e prevenzione nel soccorso (modulo professionalizzante).
    c) tecnico-operativa : supporto vitale di base e norme di primo soccorso,assistenza al personale infermieristico nelle urgenze/emergenze (modulo di base); tecniche di guida dei mezzi di soccorso,radiocomunicazioni,prevenzione antinfortunistica negli interventi di soccorso,tecnologie sanitarie per il soccorso (modulo professionalizzante).

    4) Le attività di tirocinio sono svolte sotto la guida di un autista soccorritore (tutor).
    Alla fine del tirocinio il tutor predisporrà,per ogni allievo,una scheda riassuntiva che documenti le attività svolte e valuti le capacità dell'allievo.

    5) Esame finale e rilascio dell'attestato : la frequenza ai corsi è obbligatoria e sono esclusi dalle prove di valutazione finale gli allievi,che abbiano superato il tetto massimo di assenze giustificate,indicato dalla Regione nell'apposito Regolamento.
    Al termine del corso (modulo di base + modulo professionalizzante) gli allievi sosterranno una prova teorica ed una prova pratica,da parte di un'apposita commissione,la cui composizione verrà indicata nel Regolamento.
    All'allievo,che supera le prove,viene rilasciato un attestato di qualifica di autista soccorritore.



    http://www.consiglio.regione.lombardia.it/...DL00185-06.html


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  2. Sierra1981
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    ....Staremo a vedere....
     
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