Servizi Urgenti di Istituto

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  1. gianlucarom
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    Vorrei fare chiarezza a riguardo di due argomenti che forse riteniamo banali. Il comma 2 dell'art. 177 del Codice della Srada prescrive che "i conducenti delle autoambulanze nell'espletamento di image servizi urgenti di istituto image, qualora usino congiuntamente il dispositivo acustico supplementare di allarme e quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, non sono tenuti a osservare gli obblighi, i divieti e le limitazioni relativi alla circolazione, le prescrizioni della segnaletica stradale e le norme di comportamento in genere, ad eccezione delle segnalazioni degli agenti del traffico e nel rispetto comunque delle regole di comune prudenza e diligenza".
    Le domande che pongo sono le seguenti:
    1) Quali sono i "servizi urgenti di istituto"? Sono descritti o regolamentati in quale articolo, comma, norma, lettera o paragrafo?
    2) Quando è consentito l'uso escusivo della luce lampeggiante blu (servizi di Emergenza/Urgenza con codice verde/giallo, trasporto organi/plasma, taxi sanitari)?
     
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    Servizio urgente d’istituto

    Serie di prestazioni organizzate dallo Stato od ente pubblico destinate a provvedere ai bisogni della collettività che non ammette dilazioni o ritardi.

    nel caso dell'Emergenza Sanitaria l'istituzione che dichiara un servizio "Urgente" è la Centrale Operativa 118.

    -------------------------------------------------------------
    Norma di riferimento:

    DM 15 maggio 1992
    Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25/5/92
    Serie Generale Criteri e requisiti per la classificazione degli interventi di emergenza


    Il Ministro della Sanità Visto l'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 27 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 1992; Visto l'art. 5, comma 1, del citato decreto presidenziale che demanda al Ministro della sanità il compito di stabilire i criteri e i requisiti per la codificazione degli interventi di emergenza anche ai fini delle registrazioni necessarie per documentare le attività svolte e i soggetti interessati; Ritenuto di dover fissare gli elementi dell'intervento di emergenza da sottoporre, a cura delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, a codificazione uniforme, fatta salva la possibilità di successivi aggiornamenti, in relazione anche allo sviluppo dei servizi di emergenza;Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296; Decreta Art. 1 Per le finalità di cui all'art. 5, comma 1, del decreto indicato in premessa, gli elementi dell'intervento di emergenza, da sottoporre ad una codifica uniforme sull'intero territorio nazionale, fatte salve successive integrazioni, sono i seguenti:
    1) chiamata dell'utente alla centrale operativa "118";
    2) risposta dell'operatore alla richiesta pervenuta, con particolare riguardo alla tipologia del mezzo di soccorso attivato;
    3) intervento degli operatori del mezzo di soccorso;
    4) esito dell'intervento di soccorso. Art. 2 1. Il sistema di codifica per gli elementi di cui al precedente art. 1 e riportato nell'allegato 1 che forma parte integrante del presente decreto. 2.
    Le regioni definiscono le caratteristiche della modulistica da utilizzare per la trascrizione dei codici. Art. 3 1.11 debito informativo delle centrali operative verso i vari livelli istituzionali e i flussi informativi ad esso connessi sono stabiliti con successivi decreti . Art. 4 Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entrerà in vigore il trentesimo giorno dalla data della sua pubblicazione.
    Roma, 15 maggio 1992 Il Ministro: DE LORENZO
    Allegato 1
    SISTEMA Dl CODIFICA
    1. Chiamata dell'utente 1.1
    Elementi di identificazione della chiamata
    a) codice di identificazione della centrale operativa Il codice della centrale operativa è costituito da 5 caratteri, di cui i primi tre identificano la regione, secondo il sistema di codifica in uso per le rilevazioni del Sistema Informativo Sanitario (D.M. 17/9/1986 in G.U. 15/10/1986, n. 240), il quarto e il quinto sono progressivi nell'ambito della regione.
    b) numero della chiamata Il codice di chiamata è costituito da 10 caratteri, di cui i primi due identificano l'anno, dal terzo all'ottavo identificano l'evento, gli ultimi due, dopo la barra, identificano il numero dei soggetti colpiti dallo stesso evento
    c) data e ora della chiamata Il codice è costituito da otto caratteri, dei quali i primi due identificano l ora, il terzo e il quarto i minuti, il quinto e il sesto il giorno, il settimo e l'ottavo il mese.
    d) Luogo dove si è verificato l'evento Il codice è costituito da 36 caratteri dei quali i primi 34 identificano il Comune attraverso la trascrizione per esteso della sua denominazione, gli ultimi due identificano la Provincia di appartenenza del Comune attraverso la sigla automobilistica.
    1.2. Elementi relativi alla identificazione della tipologia del luogo dove si è verificato l'evento
    Il codice è costituito da uno solo dei seguenti caratteri:
    • "S": strada. Si definiscono accaduti in strada tutti gli eventi localizzabili sulla viabilità pubblica o privata o che comunque hanno avuto origine da essa;
    • "P": uffici ed esercizi pubblici. Si definiscono accaduti in uffici ed esercizi pubblici tutti gli eventi localizzabili in porzioni di edifici adibiti in prevalenza a uffici o attività commerciali (ad es. negozi, uffici postali, alberghi, pensioni);
    • "Y": impianti sportivi. Si definiscono accaduti in impianti sportivi tutti gli eventi localizzabili in strutture prevalentemente adibite ad attività sportive, (ad es. palestre);
    • "K": casa. Si definiscono accaduti in casa tutti gli eventi localizzabili in edifici prevalentemente adibiti ad abitazioni;
    • "L": impianti lavorativi. Si definiscono accaduti in impianti lavorativi tutti gli eventi localizzabili in sedi dove si effettuano in modo esclusivo e organizzato lavori opere (ad es. fabbriche, laboratori, cantieri);
    • "Q": scuole. Si definiscono accaduti in scuole tutti gli eventi localizzabili in sedi dove si effettuano prevalentemente attività prescolastiche o scolastiche organizzate per l'insegnamento di una o più discipline, (ad es. asili nido, scuole elementari, università);
    • "Z": altri luoghi. Si definiscono accaduti in altri luoghi tutti gli eventi localizzabili in ambienti diversi da quelli precedentemente definitivi.
    1.3 Numero di persone coinvolte nell'evento
    Il codice è costituito da due caratteri numerici indicanti il numero delle persone coinvolte nell'evento segnalato attraverso la chiamata;
    1.4 Ipotesi di patologia prevalente
    Il codice è costituito da due caratteri. La patologia prevalente, dedotta a seguito della chiamata, è identificata da uno solo dei seguenti codici:
    • "C1": patologia di origine Traumatica;
    • "C2": patologia di origine Cardiocircolatoria;
    • "C3": patologia di origine Respiratoria;
    • "C4": patologia di origine Neurologica;
    • "C5": patologia di origine Psichiatrica;
    • "C6": patologia di origine Neoplastica;
    • "C7": Intossicazione:
    • "C8": Altra patologia;
    • "C9": Patologia non identificata:
    • "C0": Etilista.
    2. Risposta dell'operatore
    2.1 Definizione della criticità dell'evento
    Ai fini di una corretta codifica della definizione della criticità dell'evento si specifica che per stabilire tale codice vanno parametrate le caratteristiche della chiamata con la risposta assistenziale teorica, ponendo attenzione al fatto che questo codice rappresenta la criticità dell'evento e non la risposta effettivamente data.
    Il codice è costituito da un carattere che può assumere uno solo dei seguenti valori:
    • "B": bianco, non critico. Si definisce non critico un servizio che con ragionevole certezza non ha necessità di essere espletato in tempi brevi:
    • "V": verde, poco critico. Si definisce poco critico un intervento differibile;
    • "G": giallo, mediamente critico. Si definisce mediamente critico un inter vento indifferibile:
    • "R": rosso, molto critico. Si definisce molto critico un intervento di emergenza;
    2.2. Giudizio di sintesi sull'evento
    Il codice è composto di 4 caratteri dei quali il 1° identifica il tipo di luogo dove si è verificato l'evento, riportando il codice di cui al punto 1.2;
    il 2° e il 3° identificano l'ipotesi di patologia prevalente, riportando il codice di cui al punto 1.4;
    il 4° identifica la valutazione di criticità dell'evento, riportando il codice di cui al punto 2.1. 2.3.
    Intervento della centrale
    a) Attivazione del medico responsabile
    Il codice è costituito da due caratteri e, se presente, assume il valore "D1"
    b) Attivazione delle competenze mediche di appoggio
    Il codice è costituito da due caratteri e, se presente, assume il valore "D2".
    c) Tipologia di intervento
    Il codice è costituito da due caratteri che possono assumere uno so/o dei seguenti valori:
    • "E1" = consiglio telefonico di consultare il medico di base;
    • "E2" = attivazione guardia medica territoriale;
    • "E3" = invio mezzo di soccorso.
    d) Identificazione mezzo di soccorso
    Il codice è costituito da sei caratteri, identificanti il mezzo di soccorso attivato, dei quali il 1° e il 2° carattere identificano la provincia (sigla automobilistica), i caratteri da 3 al 6 identificano L'Ente di appartenenza del mezzo - per i mezzi appartenenti alla USL: 3° e 4° carattere corrispondono al numero della Unità Sanitaria Locale proprietaria del mezzo (secondo codifica regionale); 5° e 6° carattere corrispondono al progressivo numerico del mezzo secondo l'assegnazione interna alla USL proprietaria del mezzo. Nei casi in cui il progressivo sia superiore a 99 si sostituirà al 5° carattere numerico un alfabetico seguito dal 6° carattere, che resterà numerico; - per i mezzi appartenenti alla C.R.I.: 3° carattere è "C"; 4°, 5° e 6° carattere corrispondono a quello assegnato dalla C.R.I. al mezzo - per i mezzi appartenenti ad ente diverso: 3° e 4° carattere sono alfabetici e contraddistinguono su base provinciale l'ente, l'associazione o il privato che ha la proprietà o l'usufrutto del mezzo; 5° e 6° carattere corrispondono al progressivo numerico del mezzo secondo l'assegnazione interna all'ente, all'associazione o al privato che ha la proprietà del mezzo; - per le eliambulanze: i caratteri dal 3° al 6° sono anch'essi alfabetici e corrispondono alla marca di immatricolazione assegnata all'aeromobile con il certificato di immatricolazione. Viene omessa la marca di nazionalità.
    e) Tipologia del mezzo di soccorso
    Il codice è costituito da due caratteri che possono assumere uno solo dei seguenti valori:
    • "E4" = Mezzo appartenente alla USL
    • "E5" = Mezzo appartenente alla C.R.I.
    • "E6" = Mezzo appartenente ad ente diverso
    • "E7" = Eliambulanza
    f) Ora di invio del mezzo di soccorso
    Il codice è costituito da 4 caratteri dei quali il 1° e il 2° identificano l'ora, il 3° e il 4° carattere identificano i minuti;
    3. Intervento degli operatori del mezzo di soccorso
    a) ora di arrivo sul posto del mezzo di soccorso Il codice è costituito da 4 caratteri dei quali il 1° e il 2° carattere identificano l'ora, il 3° e il 4° carattere identificano i minuti;
    b) sesso del paziente Il codice è costituito da un carattere che può assumere uno solo dei seguenti valori:
    • "M" = maschio
    • "F" = femmina
    c) età (anche apparente) del paziente Il codice è costituito da tre caratteri che possono assumere uno solo dei seguenti valori:
    • "H00" = 0-14 anni
    • "H15" = 15-60 anni
    • "H61" = 61-75
    • "H76" = > 75
    d) valutazione sanitaria del paziente effettuata dal personale di soccorso giunto sul luogo dell'evento il codice è costituito da due caratteri che possono assumere uno solo dei seguenti valori:
    • "I0" = soggetto che non necessita di intervento
    • "I1" = soggetto affetto da forma morbosa di grado lieve
    • "I2" = soggetto affetto da forma morbosa grave
    • "I3" = soggetto con compromissione delle funzioni vitali
    • "I4" = deceduto
    4. Esito dell'intervento
    a) effettuazione dell'intervento Il codice è costituito da due caratteri che possono assumere uno solo dei seguenti valori:
    • "N1" = soccorso non effettuato
    • "N2" = soccorso effettuato in loco - non necessita ricovero
    • "N3" = soccorso seguito da trasporto per ricovero
    b) destinazione del paziente Il codice è costituito da due caratteri che possono assumere uno solo dei seguenti valori:
    • "01" = paziente inviato al Pronto Soccorso più vicino
    • "02" = paziente inviato ad altro Pronto Soccorso
    c) ora di arrivo del paziente in ospedale
    Il codice è costituito da quattro caratteri dei quali il 1° e il 2° carattere identificano l'ora, il 3° e il 4° carattere identificano i minuti.

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    Uso esclusivo della luce lampeggiante blù

    L'uso esclusivo dal della luce lampeggiante blù disgiunto da quello acustico non è consentito, tranne che per motivi di visibilità esso lo richieda... (es: in caso di nebbia, mezzo di soccorso fermo dietro una curva in fase di soccorso... ecc. ecc.)
     
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  3. Paolo_118
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    GIURISPRUDENZA:


    Il conducente di un mezzo di soccorso o di altro veicolo con uso di sirena non deve, nello svolgimento dei suoi interventi, anteporre il proprio diritto di urgenza e di precedenza alla incolumità fisica degli altri soggetti interessati alla circolazione stradale.

    Conseguentemente, nel caso in cui un mezzo di soccorso venga coinvolto in un incidente stradale, il conducente sarà considerato corresponsabile ai sensi dell’art. 2054, comma 2, cod.civ. salvo dimostrare che la condotta di guida non era tale da costituire una concausa o, comunque, un fattore determinante dell’incidente stesso.

    Corte di Cassazione Civile, Sezione III, 16 novembre 2005, n. 23218, R.G.C.T. gennaio 2006



    I conducenti dei veicoli in servizio di polizia ed in genere di soccorso pur potendo nell'espletamento dei propri servizi derogare agli obblighi, divieti e limitazioni relativi alla circolazione, devono ugualmente osservare le norme di prudenza e cautela al fine di evitare rischi per gli utenti della strada. (Nella fattispecie il giudice de quo ha accertato una corresponsabilità pari al 20% nella causazione di sinistro stradale a carico del conducente di autoambulanza in servizio che procedeva a velocità eccessiva non adeguata allo stato dei luoghi ed al tipo di soccorso).

    Giudice di pace Pisciotta 29-03-2004 Sacco c. Lianza, Arch. Giur. Circolaz., 2004, 779


    In ipotesi di collisione in prossimità di incrocio semaforico tra due veicoli di cui uno autoambulanza, qualora manchi la prova precisa ed univoca sia dell'utilizzazione congiunta, da parte di quest'ultima, dei due dispositivi, luminoso ed acustico previsti dall'art. 177, comma 2, c.s. nei casi di servizi urgenti di istituto, sia soprattutto della necessità del loro utilizzo, l'autoambulanza deve essere, dal punto di vista normativo-tecnico, considerata solo ed esclusivamente alla stregua di qualsiasi altro veicolo ordinario, senza alcuna particolare esenzione a favore del conducente. (Nella fattispecie è stata affermata la corresponsabilità al 50% dei veicoli coinvolti).

    Giudice di pace Torino 19-05-2003 Fruscione c. C.R.I.-Croce Rossa Italiana e altri, Arch. Giur. Circolaz., 2004, 65


    L'obbligo di "lasciare libero il passo" previsto dall'art. 177 3° Comma C.d.S. a carico di "chiunque si trovi sulla strada percorsa dai veicoli di cui al I° Comma o sulle strade adiacenti in prossimità degli sbocchi sulla prima" si concreta nell'obbligo di non creare ostacolo al passaggio del veicolo con i segnalatori acustici e visivi in funzione, ed altresì nell'obbligo di contribuire a creare le condizioni per il suo rapido passaggio. Non include peraltro l'obbligo di abbandonare la sede stradale, essendo semplicemente richiesto di non impegnare la stessa in modo tale da creare ostacolo per il passaggio del veicolo in servizio urgente. Deve inoltre ritenersi che il conducente dell'autovettura che, in presenza delle situazioni di cui all'art. 177 3° Comma C.d.S., arresti la marcia, debba farlo nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 157 2° Comma C.d.S. Poiché ai soggetti di cui al 3° Comma dell'art. 177 C.d.S. è richiesto di agire con rapidità, il loro comportamento deve a maggior ragione essere prudente, tanto è vero che la scelta dell'arresto deve risultare necessitata, giacché la sosta in carreggiata si presume di intralcio alla circolazione e dunque di possibile ostacolo per la movimentazione di altri veicoli che debbano ugualmente lasciare il passo al veicolo in servizio urgente.

    Trib. Brescia sez. III 10-05-2003 P.P. c. M.M. e altri, Mass. Trib. Brescia, 2004, 203


    Sussiste colpa grave nella condotta del conducente di un autoveicolo della Polizia che, pur facendo uso congiunto dei dispositivi di segnalazione acustico e luminoso non abbia rispettato le basilari regole di diligenza e prudenza del buon conducente codificate nell'art. 177 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (codice della strada).

    C. Conti sez. giurisdiz. 18-11-2002, n. 1892 (pd. A30457) Sardi, CED Cassazione, 2003


    In tema di adempimento di un dovere imposto da un ordine legittimo, è sempre necessario, al fine di accertare l'effettiva sussistenza della esclusione della antigiuridicità del fatto, compiere, in concreto, un giudizio di bilanciamento tra il bene protetto dalla norma incriminatrice e la finalità cui mira la causa di giustificazione; ne consegue che non può ritenersi scriminata la condotta dell'agente appartenente alle Forze di Polizia che, nell'ambito dell'ampio margine di discrezionalità a lui riconosciuto dall'ordine di recarsi "con urgenza" in un determinato luogo, pur avendo attivato dispositivi lampeggianti ed acustici, cagioni lesioni a terze persone in conseguenza della sua condotta di guida, tenuta in violazione di norme del codice della strada e dell'obbligo generico di rispettare le regole imposte dalla prudenza.

    Cass. pen. Sez.IV 07-11-2002, n. 3973 (rv. 223428) Garzia, CED Cassazione, 2003


    In tema di circolazione stradale, l'art. 177 comma 2 c. strad. autorizza i conducenti dei veicoli adibiti a servizi urgenti di polizia a non osservare obblighi, divieti e prescrizioni relativi alla circolazione, ma impone pur sempre l'obbligo di rispettare le regole di comune prudenza e diligenza, al fine di non creare ingiustificate situazioni di rischio per altre persone. (Applicando tale principio, la Corte ha annullato ai fini civili la sentenza che aveva assolto il conducente di un veicolo dell'arma dei carabinieri dall'accusa di omicidio colposo, erroneamente interpretando l'art. 177 c. strad. come giustificativo di tutti i comportamenti di guida salvo i casi di macroscopica violazione dei canoni di prudenza e diligenza).

    Cass. pen. sez. IV 19-09-2002, n. 37263 Cassano, Arch. Giur. Circolaz., 2003, 6, 525, Riv. Pen., 2003, 448


    L'articolo 177, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, (codice della strada), se autorizza il conducente di un veicolo impegnato in servizio urgente d'istituto, qualora usi congiuntamente il dispositivo acustico supplementare di allarme e quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, a violare le regole sulla circolazione stradale, non lo esonera dall'osservanza delle regole di comune prudenza e diligenza.. In altri termini, tale conducente non è tenuto a osservare gli obblighi, i divieti e le limitazioni relativi alla circolazione stradale, di guisa che non potrà essere sanzionato per le relative violazioni; ma da questa disciplina derogativa non può trarsi la conseguenza che egli sia anche autorizzato a creare ingiustificate situazioni di rischio per altre persone o che non debba tener conto di particolari situazioni della strada o del traffico, o di altre particolari circostanze, adeguando a esse la sua condotta di guida. (Esemplificando: il conducente in servizio urgente d'istituto ben può tenere una velocità superiore al consentito ma, allorché giunga in prossimità di un incrocio percorso da altri veicoli con diritto di precedenza, deve verificare, prima di immettersi nell'incrocio medesimo, che i conducenti abbiano avvertito la situazione di pericolo e abbiano posto in essere le opportune manovre per concedere la precedenza al veicolo favorito).

    Cass. pen. Sez.IV 19-09-2002, n. 37263 Cassano, Guida al Diritto, 2003, 5, 105


    Tra i servizi di polizia o antincendio - per i cui veicoli è consentita, ai sensi dell'art. 177 c. strad., l'utilizzazione del dispositivo di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, senza il previo adempimento degli oneri di aggiornamento della carta di circolazione di cui all'art. 78 dello stesso codice - rientrano quelli svolti, nella regione Sardegna, dalle compagnie barracellari, alle quali sono attribuiti, in particolare dalla l. reg. 15 luglio 1988 n. 25, compiti di collaborazione con le autorità istituzionalmente preposte ai servizi di protezione civile e di prevenzione e repressione dell'abigeato e degli incendi.

    Cass. civ. Sez.I 25-06-2002, n. 9253 Pref. Oristano c. Comp. Barracellare di Sennori, Mass. Giur. It., 2002,
    Arch. Civ., 2003, 427


    I conducenti di veicoli in servizio di polizia e di soccorso devono tenere conto di tutte le circostanze che possano provocare pericolo e di cui possano avere percezione diretta, ed adeguarvi la propria condotta di guida, al fine di evitare l'instaurarsi di condizioni di rischio per la generalità degli utenti delle strade.

    Trib. Messina 22-10-2001, Giur. di Merito, 2002, 1064


    Non può avvalersi delle prerogative accordate dall'art. 177 c. strad. il conducente di un automezzo appartenente al corpo dei vigili del fuoco che stia svolgendo servizi di natura amministrativa e non servizi urgenti di istituto.

    Trib. Milano 18-01-2001, Riv. giur. Polizia, 2001, 476

    Gli autoveicoli della polizia, per beneficiare delle esimenti, rispetto alla regola ordinaria della circolazione, contemplata dall'art. 177 comma 2 c. strad., durante l'espletamento di servizi urgenti di istituto devono usare congiuntamente sia il dispositivo acustico supplementare di allarme sia quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu.

    Giudice di pace Torino 05-12-2000 Solerio e altri c. Min. int. e altri, Giur. di Merito, 2001, 342

    Il conducente di un veicolo impiegato in servizi urgenti di polizia, essendo comunque tenuto ai sensi dell’art. 177, 2º comma, nuovo cod.strad., all’osservanza delle regole di comune prudenza e diligenza, non può invocare a propria giustificazione, qualora dalla mancata osservanza di dette regole siano derivati danni a terzi, la scriminante di cui all’art. 51 c.p. per aver obbedito ad un ordine superiore se non quando trattisi di ordine legittimo e vi sia proporzione tra il fine per il quale esso è stato impartito e la condotta concretamente posta in essere, la quale si sia rivelata lesiva di beni anch’essi considerati dall’ordinamento come meritevoli di tutela; tali condizioni sono, in particolare, da escludere qualora l’ordine impartito lasci all’esecutore un ampio margine di discrezionalità nella scelta delle condotte più opportune per la sua attuazione (nella specie, in applicazione di tali principi, è stata esclusa la sussistenza della scriminante in un caso in cui l’imputato, agente della polizia di stato, alla guida di un’autovettura con la quale doveva raggiungere «con la massima prudenza» una località nella quale erano in corso dei «tafferugli», aveva tenuto, nell’abbordare una curva, una velocità eccessiva per cui il veicolo, sfuggito al controllo, aveva invaso l’opposta corsia di marcia ed era venuto a collisione con altri veicoli, i cui occupanti avevano riportato lesioni).
    Cass., sez. IV, 29-09-2000. Arch. circolaz., 2001, 105

    I conducenti dei veicoli adibiti a servizi di polizia, nell’espletamento di servizi urgenti di istituto, non sono tenuti, secondo la disposizione di cui al 2º comma dell’art. 177 nuovo cod.strad., ad osservare gli obblighi, i divieti e le limitazioni relative alla circolazione, le prescrizioni della segnaletica stradale e le norme di comportamento in genere, nel rispetto comunque delle regole di comune prudenza e diligenza, «qualora usino congiuntamente il dispositivo acustico supplementare di allarme e quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu»; tale norma non può, al contrario, essere invocata laddove risulti accertato che l’autovettura, non dotata del sistema di allarme a sirena, abbia utilizzato, oltre a regolare dispositivo lampeggiante, il clacson per segnalare l’urgenza e l’emergenza.
    Giudice di pace Torino, 19-12-2000. Arch. circolaz., 2001, 106


    La colpa grave del conducente di autovettura militare (appuntato dei carabinieri) non viene meno per l’esigenza di partecipare con urgenza ad una operazione di polizia, in quanto, ai sensi dell’art. 177 cds, i conducenti di veicoli adibiti a servizi di polizia chiamati ad espletare servizi urgenti d’istituto sono, in ogni caso, tenuti a rispettare le regole di comune ed elementare prudenza e diligenza, poste a salvaguardia della pubblica incolumità, nella specie, non rispettate, per avere il militare invaso ad alta velocità la corsia di marcia opposta collidendo con un’autovettura che in quel momento sopraggiungeva.
    C. conti, sez. giur. reg. Puglia, 08-06-1999, n. 40. Riv. corte conti, 1999, fasc. 5, 114 (m)


    È caratterizzato da «colpa grave» - necessaria ad integrare la responsabilità di cui all’art. 1 l. 31 dicembre 1962 n. 1833 - la condotta dell’autista di autoambulanza che determina un incidente stradale a seguito di incauta manovra di sorpasso e pone in essere un comportamento spericolato, sostanzialmente inosservante delle prudenziali misure di guida; (nella fattispecie, non ricorrevano motivi di servizio né ragioni di urgenza, tali da richiedere una manovra così spericolata, né la vettura procedeva con i dispositivi di allarme e di segnalazione visiva, attivati ex art. 177 codice della strada, né era intervenuta la preventiva autorizzazione in tal senso).
    C. conti, sez. giur. reg. Puglia, 01-07-1998, n. 35. Riv. corte conti, 1998, fasc. 6, 139

    I conducenti dei veicoli adibiti ai servizi di polizia, che intraprendano un c.d. «intervento di urgenza», il quale comporti la violazione delle norme sulla circolazione, senza azionare il segnale acustico, pongono in essere un comportamento gravemente colposo, ed in caso di incidente stradale la responsabilità patrimoniale per gli eventuali danni prodotti ricade interamente sul conducente del veicolo pubblico anche in presenza di un comportamento negligente o antigiuridico dell’altra parte coinvolta.
    C. conti, sez. giur. reg. Umbria, 12-03-1996, n. 153. Arch. circolaz., 1996, 651




     
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