Norme di circolazione stradale e mezzi di soccorso

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    Norme di circolazione stradale e mezzi di soccorso.

    I mezzi di polizia e di soccorso in genere sono esonerati dall'osservanza delle normali prescrizioni di circolazione?



    Il Codice della Strada (art.177) prevede che i conducenti dei veicoli adibiti a servizio di polizia, i mezzi soccorso, le autoambulanze, nell'espletamento di servizi urgenti, non sono tenuti a osservare gli obblighi, i divieti e le limitazioni relativi alla circolazione, le prescrizioni della segnaletica stradale e le norme di comportamento in genere, qualora usino congiuntamente il dispositivo acustico di allarme (sirena) e quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu; ma sono comunque tenuti ad osservare le segnalazioni degli agenti del traffico ed a RISPETTARE LE REGOLE DI COMUNE PRUDENZA E DILIGENZA (art.177, 2°comma).

    Ciò vuol dire che il Legislatore ha inteso attribuire ai conducenti dei mezzi di polizia e in genere di soccorso la facoltà di derogare alle normali prescrizioni di circolazione, senza esonerarli, però, dall'osservanza delle norme di prudenza e di cautela, allo scopo di evitare l'insorgere di condizioni di rischio per gli utenti della strada.

    L'osservanza delle regole di comune prudenza e diligenza assume maggiore rilievo nelle situazioni in cui le deroghe alle prescrizioni stradali avvengono in presenza di altri mezzi, come precisato in una recente decisione del Giudice di Pace di Pisciotta (sentenza del 2 marzo 2004), che ha affermato la corresponsabilità del conducente di un'autoambulanza in relazione ad un incidente stradale che vedeva coinvolti più veicoli, ritenendo che, nel caso di specie, l'autoambulanza "procedesse ad una velocità eccessiva e comunque non adeguata allo stato dei luoghi ed al tipo di soccorso (periodo estivo, traffico intenso, presenza di campeggi) e ciò in aperto spregio delle regole di comune prudenza e diligenza" imposte dal citato art. 177 del Codice della Strada.
     
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  2. gljmes
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    Domanda:
    Salve a tutti, ho avuto una discussione con un mio collega autista sulla possibilità di un mezzo di soccorso con i segnali acustici e visivi d'emergenza accesi di impegnare una strada a senso unico nel senso vietato.
    Io sono del parere che un mezzo di soccorso può impegnarla solo nei casi in cui si debba raggiungere un'abitazione localizzata lungo detta via e seguendo le normali regole di prudenza o quando il tragitto permette di accorciare il tempo di arrivo sul posto. In caso di incidente però la responsabilità ricade comunque sull'autista del mezzo di soccorso.
    Il mio collega dice invece che l'ambulanza in emergenza può sempre impegnarsi in una via a senso unico in senso contrario e non rischia niente se non in caso d'incidente.
    Vorrei sapere chi di noi a ragione....
    Grazie!
     
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    CITAZIONE (gljmes @ 19/2/2011, 23:52) 
    Domanda:
    Salve a tutti, ho avuto una discussione con un mio collega autista sulla possibilità di un mezzo di soccorso con i segnali acustici e visivi d'emergenza accesi di impegnare una strada a senso unico nel senso vietato.
    Io sono del parere che un mezzo di soccorso può impegnarla solo nei casi in cui si debba raggiungere un'abitazione localizzata lungo detta via e seguendo le normali regole di prudenza o quando il tragitto permette di accorciare il tempo di arrivo sul posto. In caso di incidente però la responsabilità ricade comunque sull'autista del mezzo di soccorso.
    Il mio collega dice invece che l'ambulanza in emergenza può sempre impegnarsi in una via a senso unico in senso contrario e non rischia niente se non in caso d'incidente.
    Vorrei sapere chi di noi a ragione....
    Grazie!

    Diciamo che la "ragione" è a metà..., giusto è il suo parere ma è altrettanto vero "purtroppo" ciò che afferma il suo collega, ovvero che "non rischia niente se non in caso d'incidente del mezzo di soccorso con altro utente della strada", quindi ricapitolando, la prudenza e la diligenza (comportamento e rispetto delle regole) è individuale di ogni conducente, ma attenzione... non deve essere arrecato alcun danno a nessuno altrimenti son guai. Le sentenze di cassazione sulla responsabilità del conducente fanno sempre riferimento alla comune Prudenza, Diligenza e Perizia oltre che all'effettivo stato di necessità del mezzo di soccorso.

    Art. 54 del CP: "Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo"

    Saluti


     
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2 replies since 10/3/2005, 23:29   202 views
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