Procurato allarme presso l'autorità

sussistenza del reato di cui all'art. 658 c.p

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    Alcune osservazioni sul reato contravvenzionale di procurato allarme presso l'autorità.
    (Nota a Pret. Trento sez. distaccata di Tione di Trento n. 3/96. )
    in Il nuovo diritto, 1996, fasc. 6, pagg. 499-504, pt. 2

    - contravvenzioni concernenti l'inosservanza dei provvedimenti: disturbo della quiete pubblica e privata

    Secondo la massima della sentenza in commento "ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 658 c.p., è sufficiente che l'annuncio di disastri, infortuni o pericoli inesistenti sia idoneo a suscitare l'allarme presso le autorità, gli enti o le persone che esercitano un pubblico servizio, a prescindere dal reale dispiegamento di mezzi di soccorso, conseguente all'annuncio medesimo". L'A., riassunta la fattispecie all'esame del Pretore di Trento (relativa ad un'esercitazione del Soccorso Alpino), indica brevemente le ragioni per cui le conclusioni raggiunte devono essere considerate pienamente condivisibili.


    Art. 658 Procurato allarme presso l'Autorità

    Chiunque, annunziando disastri, infortuni o pericoli inesistenti, suscita allarme presso l'autorità, o presso enti o persone che esercitano un pubblico servizio, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire ventimila a un milione.






    Art. 656 Pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l'ordine pubblico

    Chiunque pubblica o diffonde notizie false, esagerate o tendenziose, per le quali possa essere turbato l'ordine pubblico, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire seicentomila.

    Art. 657 Grida o notizie atte a turbare la tranquillità pubblica o privata

    Chiunque, con lo scopo di smerciare o distribuire scritti o disegni in luogo pubblico ovvero aperto o esposto al pubblico, annuncia o grida notizie, dalle quali possa essere turbata la tranquillità pubblica o privata, è punito con l'ammenda fino a lire duecentomila.

    Edited by coeslazio - 29/9/2005, 00:43
     
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    In materia di licenziamento per giusta causa.

    (Nota a ord. Trib. Roma 8 luglio 1998. )
    in Il nuovo diritto, 1999, fasc. 5, pagg. 349-354, pt. 2


    licenziamento: licenziamenti individuali

    Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale ha revocato l'ordinanza del Pretore che aveva respinto l'istanza cautelare di sospensione del licenziamento avanzata dal dipendente di una società che prestava la sua attività all'interno dell'aeroporto di Fiumicino e che aveva "procurato allarme" con una telefonata al 113 che annunciava la presenza all'interno dell'area portuale di alcuni ordigni esplosivi. Secondo quanto affermato dal Tribunale, la valutazione relativa alla sussistenza della giusta causa deve essere condotta non già in astratto, ma con riferimento al caso concreto e agli aspetti concreti di esso, afferenti alla natura ed alla qualità del singolo rapporto, alla posizione delle parti, al grado di affidamento richiesto dalle specifiche mansioni del dipendente nell'organizzazione dell'impresa, nonché alla portata soggettiva del fatto stesso. Nel commento si ripercorrono le argomentazioni sviluppate dal giudicante e si analizza quale valutazione debba essere attribuita alle mancanze disciplinarmente rilevanti del lavoratore.

    art. 2104 c.c.
    art. 2105 c.c.
     
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