Osservazioni sul reato di omissione di soccorso.

cass. sez. v pen. 19 dicembre 1973, n. 9135

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    Osservazioni sul reato di omissione di soccorso.
    (Nota a cass. sez. v pen. 19 dicembre 1973, n. 9135, ricorrente amarilli. )

    in Rivista penale, 1974, fasc. 4, pagg. 400-401


    - delitti contro la vita e l'incolumità individuale: omissione di soccorso

    L' a. ritiene che per la configurabilita' del reato di omissione di soccorso necessiti la presenza visiva della persona in pericolo o, almeno, che la persona da soccorrere si trovi a brevissima distanza dal soccorritore. viene anche fatto cenno all' orientamento seguito dalla giurisprudenza della cassazione, secondo cui il reato di omissione si realizza anche nel caso in cui un sanitario, richiesto di prestare soccorso ad infermo o ferito che si trovi in localita' lontana, rifiuti di intervenire.

    Art. 593 c.p. Omissione di soccorso

    Chiunque, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni dieci, o un'altra persona incapace di provvedere a se stessa, per malattia di mente e di corpo, per vecchiaia o per altra causa, omette di darne immediato avviso all'Autorita', e' punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire seicentomila.
    Alla stessa pena soggiace chi, trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l'assistenza occorrente o di darne immediato avviso all'Autorita'.
    Se da siffatta condotta del colpevole deriva una lesione personale, la pena e' aumentata; se ne deriva la morte, la pena e' raddoppiata.
     
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