Ai confini dello stato di necessitą

CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE

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    Ai confini dello stato di necessitą.


    CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE (SCRIMINANTI); Stato di necessitą

    Sommario: Il problema della natura dello stato di necessitą. La tesi oggettiva dello stato di necessitą scriminante. La tesi soggettiva dello stato di necessitą scusante. La tesi mista dello stato di necessitą scriminante soggettiva. La soluzione del problema in rapporto al nostro ordinamento a base oggettivistica. Il problema dell'ammissibilitą dell'estensione analogica delle scriminanti. La differenza tra analogia ed interpretazione estensiva. Il problema dell'ammissibilitą dell'estensione analogica dello stato di necessitą. L'interpretazione estensiva del requisito del danno grave alla persona. Il problema del conflitto di doveri. Lo stato di necessitą e le attivitą gią giuridicamente disciplinate. L'estraneitą dello stato di necessitą rispetto all'attivitą medico-chirurgica. Il rapporto tra omissione di soccorso e soccorso di necessitą.

    art. 54 c.p.
    art. 59 c.p.
    art. 593 c.p.

    Art. 54 Stato di necessita'

    Non e' punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessita' di salvare se' od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, ne' altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo.
    Questa disposizione non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo.
    La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche se lo stato di necessita' e' determinato dall'altrui minaccia; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona minacciata risponde chi l'ha costretta a commetterlo.


    Art. 59 Circostanze non conosciute o erroneamente supposte

    Le circostanze che attenuano o escludono la pena sono valutate a favore dell'agente anche se da lui non conosciute, o da lui per errore ritenute inesistenti (1) .
    Le circostanze che aggravano la pena sono valutate a carico dell'agente soltanto se da lui conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa (2).
    Se l'agente ritiene per errore che esistano circostanze aggravanti o attenuanti, queste non sono valutate contro o a favore di lui.
    Se l'agente ritiene per errore che esistano circostanze di esclusione della pena, queste sono sempre valutate a favore di lui. Tuttavia, se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilita' non e' esclusa, quando il fatto e' preveduto dalla legge come delitto colposo.
    (1) Comma cosi' modificato dalla L. 7 febbraio 1990, n. 19.
    (2) Comma aggiunto dalla L. 7 febbraio 1990, n. 19.



    Art. 593 Omissione di soccorso


    Chiunque, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni dieci, o un'altra persona incapace di provvedere a se stessa, per malattia di mente e di corpo, per vecchiaia o per altra causa, omette di darne immediato avviso all'Autorita', e' punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire seicentomila.
    Alla stessa pena soggiace chi, trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l'assistenza occorrente o di darne immediato avviso all'Autorita'.
    Se da siffatta condotta del colpevole deriva una lesione personale, la pena e' aumentata; se ne deriva la morte, la pena e' raddoppiata.

    in Cassazione penale, 2000, fasc. 6, pagg. 1832-1865
     
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