trasportato...cinture di sicurezza e responsabilità del conducente

Cass. sez. III civ. 11 marzo 2004, n. 4993

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    trasportato...cinture di sicurezza e responsabilità del conducente


    in Archivio giuridico della circolazione e dei sinistri stradali, 2004, fasc. 5, pagg. 493-494
    (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)

    Codice della strada

    Con la decisione annotata la Corte di Cassazione, cambiando l'orientamento maggioritario che sosteneva, in caso di mancato utilizzo delle cinture di sicurezza da parte del passeggero, la sua esclusiva responsabilità, afferma la responsabilità sia del passeggero che del conducente. Infatti la Corte sostiene che il conducente che si sia reso conto che qualcuno dei trasportati non si sia conformato alle regole di cui al codice della strada, non può porre o tenere in circolazione il veicolo stesso. La decisione offre all'A. l'occasione di ricordare la posizione della giurisprudenza espressasi in materia di concorso colpa per omesso utilizzo delle cinture di sicurezza.

    Cass. sez. III civ. 11 marzo 2004, n. 4993
     
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    Mancato uso delle cinture di sicurezza, colpa omissiva del conducente e apportioning of liability
    (Commento a Cass. sez. III civ. 11 marzo 2004, n. 4993)

    in Danno e responsabiltà, 2004, fasc. 7, pagg. 728-737


    CIV.11.4.7. DANNO CAGIONATO DA CIRCOLAZIONE DI VEICOLI
    CIV.11.2. IMPUTABILITÀ E COLPEVOLEZZA; Concorso di colpa

    Nella decisione commentata la Corte di Cassazione afferma che l'omesso uso delle cinture di sicurezza da parte del soggetto trasportato, il quale abbia subito lesioni a seguito di sinistro stradale, costituisce comportamento colposo del danneggiato nella causazione del danno e legittima la riduzione del risarcimento. Inoltre riconosce il conducente corresponsabile del danno in questione. La decisione offre all'A. spunti di riflessione sulla questione del mancato uso delle cinture di sicurezza e del concorso di colpa della vittima, nonché sul tipo di responsabilità configurabile (colpa omissiva atipica; colpa omissiva propria o impropria). Segue l'esposizione di alcuni dubbi sulla responsabilità del conducente. Infine l'A. si sofferma sui modelli per ripartire la responsabilità previsti negli Stati Uniti, con particolare attenzione all'ipotesi di apportioning of liability.

    Cass. sez. III civ. 11 marzo 2004, n. 4993
    art. 2043 c.c.
    art. 172 d.lg. 30 aprile 1992, n. 285

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    Art. 2043 C.C. Risarcimento per fatto illecito

    Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a
    risarcire il danno (Cod. Pen. 185).

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    Art. 172. Uso delle cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta

    1. Il conducente ed i passeggeri dei veicoli delle categorie;

    1. M1,

    2. M2, ad eccezione degli occupanti i sedili posteriori, di coloro che viaggiano su veicoli di massa minima ammissibile superiore a 3,5 t e su quelli che dispongono di posti appositamente realizzati per passeggeri in piedi;

    3. N1, ad eccezione degli occupanti i sedili posteriori, classificati nell'art. 47, comma 2, muniti dei dispositivi di ritenuta previsti nell'articolo 72, comma 3, hanno l'obbligo di utilizzarli in qualsiasi situazione di marcia.

    2. Il conducente e' tenuto ad assicurarsi della persistente efficienza dei dispositivi di ritenuta.

    3. Sono esentati dall'obbligo di indossare le cinture di sicurezza;

    1. gli appartenenti alle forze di polizia e ai corpi di polizia municipale nell'espletamento di un servizio di emergenza;
    2. i conducenti ed addetti dei veicoli del servizio antincendio e sanitario in casi di interventi di emergenza;
    3. gli appartenenti a servizi di vigilanza privati regolarmente riconosciuti che effettuano scorte;
    4. I conducenti di autoveicoli per il trasporto di persone in servizio pubblico di piazza, ovvero adibiti al noleggio con conducente, durante il servizio nei centri abitati;
    5. gli istruttori di guida quando esplicano le funzioni previste dall'articolo 122, comma 2;
    6. le persone che risultino, sulla base di certificazione rilasciata dalla unita' sanitaria locale o dalle competenti autorita' sanitarie di altro stato membro delle Comunita' Europee, affette da patologie particolari che costituiscono controindicazione specifica all'uso delle cinture di sicurezza. Tale certificazione deve indicare la durata di validita', deve recare il simbolo previsto nell'articolo 5 della direttiva 91/671/CEE e deve essere adibita su richiesta degli organi di polizia di cui all'articolo 12;
    7. le donne in stato di gravidanza sulla base di certificazione rilasciata dal ginecologo curante che comprovi condizioni di rischio particolari conseguenti all'uso delle cinture di sicurezza.

    4. I passeggeri di eta' inferiore ai dodici anni che abbiano una statura inferiore a 1,50 m devono essere trattenuti da un sistema di ritenuta, adeguato alla loro statura e al loro peso.

    5. I bambini di eta' inferiore ai tre anni che occupano i sedili posteriori possono non essere trattenuti da un sistema di ritenuta se sono trasportati in un veicolo in cui tale sistema non sia disponibile, purche' siano accompagnati da almeno un passeggero di eta' non inferiore ai sedici anni.

    6. Le norme di cui al comma 4 non si applicano ai passeggeri che viaggiano sui sedili posteriori di autovetture adibite al trasporto di persone in servizio pubblico da piazza ovvero a noleggio da rimessa con conducenti, durante il servizio, quando circolano nei centri abitati o su un itinerario da e per stazioni ferroviarie, porti e aeroporti, a condizioni che siano accompagnati da almeno un passeggero di eta' non inferiore ad anni sedici;

    7. I sistemi di ritenuta devono essere conformi ad uno dei tipi omologati secondo le normative stabilite dal Ministero dei trasporti.

    8. Chiunque non fa uso delle cinture di sicurezza o dei sistemi di ritenuta previsti e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da da euro 68 a euro 275. Quando il mancato uso riguarda il minore, della violazione risponde il conducente ovvero, se presente sul veicolo al momento del fatto, che e' tenuto alla sorveglianza del minore stesso. Quandoil conducente sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al presente comma per almeno due volte, all'ultima
    infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.»;

    9. Chiunque, pur facendo uso della cintura, ne altera od ostacola il normale funzionamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 34 a euro 138.

    10. Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio nazionale e chi commercializza cinture di sicurezza o sistemi di ritenuta di tipo non omologato e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 716 a euro 2.867 .

    11. Le cinture o sistemi di ritenuta di cui al comma 10, ancorche' installati sui veicoli, sono soggetti al sequ confisca, al sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo IV.

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    Conseguenze civilistiche del mancato utilizzo delle cinture di sicurezza

    (Nota a Giudice di pace Civitanova Marche 12 marzo 2003)
    in Giudice di pace, 2004


    PEN.2.2. NESSO DI CAUSALITÀ
    CIV.11.3. DANNO E RISARCIMENTO

    L'A. esamina il contenuto di una sentenza del Giudice di Pace di Civitanova Marche la quale si iscrive nella serie di quelle che conferiscono rilievo all'inosservanza dell'obbligo di indossare le cinture di sicurezza. L'A. osserva come detta inosservanza da parte di colui che ha riportato lesioni in occasione di un sinistro stradale deve essere valutata come concorso della vittima alla produzione dell'evento dannoso. Da ultimo, l'A. si sofferma sull'aspetto probatorio della controversia in esame, ovvero la dimostrazione del nesso causale tra mancato utilizzo della cintura di sicurezza e danno.


    Giudice di pace Civitanova Marche 12 marzo 2003
    art. 1227 c.c.
    art. 2056 c.c.


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    Art. 1227 C.C. Concorso del fatto colposo del creditore

    Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della
    colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate.
    Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza (2056 e
    seguenti).


    Art. 2056 C.C. Valutazione dei danni

    Il risarcimento dovuto al danneggiato si deve determinare secondo le disposizioni degli artt. 1223,1226 e 1227.
    Il lucro cessante è valutato dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze del caso.
     
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