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Coeslazio
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Il rifiuto dei mezzi terapeutici e i limiti della responsabilità professionale del medico.
in Giurisprudenza di merito parte IV, 1979, fasc. 3, pagg. 762-765, pt. 4
scriminanti: stato di necessità libere professioni: responsabilità professionale medici chirurghi: rapporti col paziente
Il diritto alla salute è diritto dell' individuo e interesse della collettività; in base all' art. 32 costituzione, come dell' art. 5 codice civile, non è possibile compiere atti contrari alla tutela della salute. Il medico, secondo i casi esercente servizio di pubblica necessità o incaricato di pubblico servizio, incorre in responsabilità, ove cagioni per dolo o colpa al paziente un danno non altrimenti evitabile. E' responsabilità contrattuale, essendo il rapporto tra medico e paziente una obbligazione "di mezzo". Non è pacifica in dottrina la rilevanza del consenso del paziente, in ogni caso esso non è richiesto nelle ipotesi di pronto soccorso, per le quali ricorre l' esimente dello stato di necessità. Il pericolo deve essere attuale; per alcuni, in tali casi, il medico che omette il trattamento su richiesta del paziente può essere tenuto responsabile, mentre per altri il medico deve astenersi da ogni cura in presenza di espresso dissenso del paziente. Gli aa. consigliano, in tale ipotesi, al sanitario, in specie se incaricato di pubblico servizio, di farsi rilasciare dichiarazione scritta di rifiuto alla terapia, e comunicarlo all' autorità giudiziaria: ciò esimerebbe da responsabilità penali.
Art. 54 c.p. art. 5 c.c.
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