Il diritto di precedenza e le normali prescrizioni in tema di prudenza

Giudice di pace Foggia 8 giugno 2001

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    Il diritto di precedenza e le normali prescrizioni in tema di prudenza e diligenza.

    (Nota a Giudice di pace Foggia 8 giugno 2001. )
    in Giudice di pace, 2002, fasc. 4, pagg. 341-344


    STRADE, CIRCOLAZIONE E VIABILITA'; Codice della strada

    La sentenza annotata si riferisce ad un'opposizione proposta avverso una sanzione amministrativa irrogata dalla p.a. per l'omissione della normale prudenza da parte del conducente di autovettura proveniente da strada con diritto di precedenza. Il Giudice di pace ha rigettato la proposta opposizione, affermando che il diritto di precedenza non esclude il dovere del conducente favorito di osservare, approssimandosi all'incrocio, le normali prescrizioni di prudenza e diligenza, e di valutare le prevedibili anomalie di condotta da parte degli altri conducenti. Tale assunto, rileva l'A., trova conforto in un'accreditata ricostruzione giurisprudenziale del disposto di cui all'art. 145 del codice della strada, che l'A. richiama.

    Giudice di pace Foggia 8 giugno 2001

    art. 141 comma 3 d.lg. 30 aprile 1992, n. 285
    art. 145 d.lg. 30 aprile 1992, n. 285
    art. 105 d.p.r. 15 giugno 1959, n. 393


    Art. 141. Velocita' - comma 3 d.lg. 30 aprile 1992, n. 285

    ......................

    3. In particolare, il conducente deve regolare la velocita' nei tratti di strada a visibilita' limitata, nelle curve, in prossimita' delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilita' per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell'attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici.


    Art. 145. Precedenza - d.lg. 30 aprile 1992, n. 285

    1. I conducenti, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti.

    2. Quando due veicoli stanno per impegnare una intersezione, ovvero laddove le loro traiettorie stiano comunque per intersecarsi, si ha l'obbligo di dare la precedenza a chi proviene da destra, salvo diversa segnalazione.

    3. Negli attraversamenti di linee ferroviarie e tramviarie i conducenti hanno l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli circolanti su rotaie, salvo diversa segnalazione.

    4. I conducenti devono dare la precedenza agli altri veicoli nelle intersezioni nelle quali sia cosi' stabilito dall'autorita' competente ai sensi dell'art. 37 e la prescrizione sia resa nota con apposito segnale.

    5. I conducenti sono tenuti a fermarsi in corrispondenza della striscia di arresto, prima di immettersi nella intersezione, quando sia cosi' stabilito dall'autorita' competente ai sensi dell'art. 37 e la prescrizione sia resa nota con apposito segnale.

    6. Negli sbocchi su strada da luoghi non soggetti a pubblico passaggio i conducenti hanno l'obbligo di arrestarsi e dare la precedenza a chi circola sulla strada.

    7. E' vietato impegnare una intersezione o un attraversamento di linee ferroviarie o tramviarie quando il conducente non ha la possibilita' di proseguire e sgombrare in breve tempo l'area di manovra in modo da consentire il transito dei veicoli provenienti da altre direzioni.

    8. Negli sbocchi su strada di sentieri, tratturi, mulattiere e piste ciclabili e' fatto obbligo al conducente di arrestarsi e dare la precedenza a chi circola sulla strada. L'obbligo sussiste anche se le caratteristiche di dette vie variano nell'immediata prossimita' dello sbocco sulla strada.

    9. I conducenti di veicoli su rotaia devono rispettare i segnali negativi della precedenza.

    10. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 138 a euro 550.

    11. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al comma 10 per almeno due volte, all'ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.


    ART. 105. (PRECEDENZE) - d.p.r. 15 giugno 1959, n. 393

    I CONDUCENTI APPROSSIMANDOSI AD UN CROCEVIA, DEBBONO USARE LA MASSIMA PRUDENZA AL FINE DI EVITARE INCIDENTI.

    QUANDO DUE CONDUCENTI STANNO PER IMPEGNARE UN CROCEVIA SI HA L'OBBLIGO DI DARE LA PRECEDENZA A CHI PROVIENE DA DESTRA.

    NEGLI SBOCCHI SU STRADA DI LUOGHI NON SOGGETTI A PUBBLICO PASSAGGIO È FATTO OBBLIGO DI ARRESTARSI E DARE LA PRECEDENZA A CHI CIRCOLA SULLA STRADA.

    NEGLI ATTRAVERSAMENTI DI LINEE FERROVIARIE E TRAMVIARIE SI HA L'OBBLIGO DI DARE LA PRECEDENZA AI VEICOLI CIRCOLANTI SU ROTAIE.

    FUORI DEI CENTRI ABITATI SI HA L'OBBLIGO DI DARE LA PRECEDENZA A CHI CIRCOLA SULLE STRADE STATALI. LA PRECEDENZA PUÒ ESSERE STABILITA SU ALTRE STRADE CON DECRETO DEL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI.

    SE LE STRADE CHE INCROCIANO SONO ENTRAMBE A PRECEDENZA SI HA L'OBBLIGO DI DARE LA PRECEDENZA AL VEICOLO CHE PROVIENE DA DESTRA, A MENO CHE SU UNA DELLE DUE STRADE NON SIA FATTO OBBLIGO DI ARRESTARSI AL CROCEVIA E DI DARE LA PRECEDENZA A CHI CIRCOLA SULL'ALTRA.

    CHI EFFETTUA LA RETROMARCIA O L'INVERSIONE DEL SENSO DI MARCIA OVVERO SI IMMETTE NEL FLUSSO DELLA CIRCOLAZIONE DEVE DARE AGLI ALTRI LA PRECEDENZA.

    CHIUNQUE, FUORI DEI CENTRI ABITATI, PROVENENDO DA UN LUOGO NON SOGGETTO A PUBBLICO PASSAGGIO, NON SI FERMA E NON DÀ LA PRECEDENZA A CHI CIRCOLA SULLA STRADA È PUNITO CON L'AMMENDA DA LIRE DIECIMILA A LIRE QUARANTAMILA.

    LA STESSA PENA SI APPLICA A CHIUNQUE NON DÀ LA PRECEDENZA A CHI CIRCOLA SU STRADA CON PRECEDENZA, OVVERO, QUANDO LE STRADE CHE INCROCIANO SONO ENTRAMBE CON PRECEDENZA, NON SI ARRESTA AL CROCEVIA E NON DÀ LA PRECEDENZA A CHI CIRCOLA SULL'ALTRA STRADA, QUALORA SIA SOGGETTA A TALE OBBLIGO.

    CHIUNQUE VIOLA LE ALTRE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE ARTICOLO È PUNITO CON L'AMMENDA DA LIRE QUATTROMILA A LIRE DIECIMILA.
     
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