Violazione di domicilio art. 614 C.P.

L'INVIOLABILITÀ DEL DOMICILIO

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    Violazione di domicilio

    in Studium iuris, 2001, fasc. 11, pagg. 1358-1359


    DELITTI CONTRO L'INVIOLABILITÀ DEL DOMICILIO

    Il testo prende le mosse dall'art. 614 c.p. e dai requisiti ivi richiesti per la sussistenza del delitto di violazione di domicilio, per poi affrontare il quesito se il c.d. "dissenso presunto" sia rilevante ai fini della sussistenza del delitto in esame, ovvero se al tacito divieto contemplato nella norma possa equipararsi il divieto presunto. L'A. rileva che, mentre sotto il vigore del codice Zanardelli sia la giurisprudenza, sia la dottrina, ritenevano ammissibile la presunzione di volontà contraria, l'orientamento oggi dominante è nel senso contrario. L'A., tuttavia, ritiene interessante ricordare, citando qualche esempio, che vi sono ancora delle circostanze in cui l'ipotesi del dissenso presunto pare conserva qualche rilievo.


    Codice Penale:

    Art. 614 Violazione di domicilio

    Chiunque si introduce nell'abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volonta' espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s'introduce clandestinamente o con inganno, e' punito con la reclusione fino a tre anni.
    Alla stessa pena soggiace chi si trattiene nei detti luoghi contro l'espressa volonta' di chi ha diritto di escluderlo, ovvero vi si trattiene clandestinamente o con inganno.
    Il delitto e' punibile a querela della persona offesa.
    La pena e' da uno a cinque anni, e si procede d'ufficio, se il fatto e' commesso con violenza sulle cose, o alle persone, ovvero se il colpevole e' palesemente armato.

    Art. 615 Violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale

    Il pubblico ufficiale, che, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, s'introduce o si trattiene nei luoghi indicati nell'articolo precedente, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni.
    Se l'abuso consiste nell'introdursi nei detti luoghi senza l'osservanza delle formalita' prescritte dalla legge, la pena e' della reclusione fino a un anno.
     
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