Coeslazio
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Interrogativi in merito alla documentazione sul "pericolo di vita" (art. 583 c.p.)
in Rivista italiana di medicina legale, 1980, fasc. 3, pagg. 465-466
Gli aa. sottolineano in particolare il completo vuoto documentale che riguarda la delicata fase del trasporto del traumatizzato in ambulanza e propongono un modulo nel quale devono essere annotate le variazioni cliniche instauratesi nel corso di questa fase della "assistenza" prestata al traumatizzato. In risposta alla "lettera" degli aa., introna giudica utile la loro proposta che, a prescindere dalle possibilità di concreta realizzazione, si inserisce nella più vasta problematica suscitata dai servizi di pronto soccorso che sono in attesa di una sempre migliore organizzazione, non solo al fine di esercitare una efficace opera di filtro rispetto all' eccesso di ricoveri ma anche per dotare l' assistito di un' adeguata documentazione a fini medico-legali.
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CODICE PENALE TITOLO XII - DEI DELITTI CONTRO LA PERSONA Capo I - DEI DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE
Art. 583 - Circostanze aggravanti
La lesione personale è grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni:
1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo; 3) [se la persona offesa è una donna incinta e dal fatto deriva l'acceleramento del parto.]
La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:
1) una malattia certamente o probabilmente insanabile; 2) la perdita di un senso; 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso; 5) [l'aborto della persona offesa.]
[NOTA: i nn. 3) del primo comma e 5) del secondo, sono stati abrogati dall’art. 22 della L. 22 maggio 1978, n. 194, recante norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza. Tali argomenti sono ora regolamentati dall’art. 17 della stessa legge.]
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Art. 590 - Lesioni personali colpose
Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire seicentomila. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da lire duecentoquarantamila a un milione duecentomila; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da lire seicentomila a due milioni quattrocentomila. Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da due a sei mesi o della multa da lire quattrocentottantamila a un milione duecentomila; e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da sei mesi a due anni o della multa da lire un milione duecentomila a due milioni quattrocentomila. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale
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