"assistenza in ambulanza" prestata al traumatizzato

(art. 583 c.p.)

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    Coeslazio

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    Interrogativi in merito alla documentazione sul "pericolo di vita" (art. 583 c.p.)

    in Rivista italiana di medicina legale, 1980, fasc. 3, pagg. 465-466

    Gli aa. sottolineano in particolare il completo vuoto documentale che riguarda la delicata fase del trasporto del traumatizzato in ambulanza e propongono un modulo nel quale devono essere annotate le variazioni cliniche instauratesi nel corso di questa fase della "assistenza" prestata al traumatizzato. In risposta alla "lettera" degli aa., introna giudica utile la loro proposta che, a prescindere dalle possibilità di concreta realizzazione, si inserisce nella più vasta problematica suscitata dai servizi di pronto soccorso che sono in attesa di una sempre migliore organizzazione, non solo al fine di esercitare una efficace opera di filtro rispetto all' eccesso di ricoveri ma anche per dotare l' assistito di un' adeguata documentazione a fini medico-legali.

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    CODICE PENALE
    TITOLO XII - DEI DELITTI CONTRO LA PERSONA
    Capo I - DEI DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE

    Art. 583 - Circostanze aggravanti


    La lesione personale è grave, e si applica la reclusione da tre a
    sette anni:


    1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita
    della persona offesa,
    ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie
    occupazioni per un
    tempo superiore ai quaranta giorni;
    2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di
    un organo;
    3) [se la persona offesa è una donna incinta e dal fatto deriva
    l'acceleramento del
    parto.]

    La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a
    dodici anni, se
    dal fatto deriva:


    1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
    2) la perdita di un senso;
    3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto
    inservibile, ovvero la
    perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero
    una permanente
    e grave difficoltà della favella;
    4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso;
    5) [l'aborto della persona offesa.]



    [NOTA: i nn. 3) del primo comma e 5) del secondo, sono stati
    abrogati
    dall’art. 22 della L. 22 maggio 1978, n. 194, recante norme per la
    tutela
    sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della
    gravidanza.
    Tali argomenti sono ora regolamentati dall’art. 17 della stessa
    legge.]


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    Art. 590 - Lesioni personali colpose


    Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è
    punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire
    seicentomila.
    Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o
    della multa da lire duecentoquarantamila a un milione
    duecentomila;
    se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della
    multa da lire seicentomila a due milioni quattrocentomila.
    Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con
    violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o
    di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le
    lesioni gravi è della reclusione da due a sei mesi o della multa da
    lire quattrocentottantamila a un milione duecentomila; e la pena
    per lesioni gravissime è della reclusione da sei mesi a due anni o
    della multa da lire un milione duecentomila a due milioni
    quattrocentomila.
    Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe
    infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata
    fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni
    cinque.
    Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi
    previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con
    violazione delle norme per la
    prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro
    o che abbiano
    determinato una malattia professionale


     
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