IL POSTO DI GUIDA È UN LUOGO DI LAVORO!

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    Coeslazio

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    05/02/2006

    IL POSTO DI GUIDA È UN LUOGO DI LAVORO!
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    E' sconfortante osservare come a distanza di più di 10 anni dall'entrata in vigore del D.L.gs 626/94 ancora ci si domandi se il posto di guida è un luogo di lavoro. Domanda che equivale a chiedersi se "l'autista è un lavoratore o no?” Certamente, si. Il dubbio nasce dalla distorta interpretazione dell'art. 30 comma 2 del D.Lgs 626/94 che recita"le disposizioni del presente titolo (Titolo II - Luoghi di lavoro) non si applicano: a) ai mezzi di trasporto..." estendendo tale esclusione a tutto il D.L.gs 626/94. Il titolo II chiaramente NON PUO' essere applicato ai mezzi di trasporto perchè elenca una serie di condizioni igieniche e strutturali che devono essere rispettate per i luoghi di lavoro tipo altezza, cubatura, ricambi d'aria, ecc. che nel caso dell'autobus sono vincolate da altre norme quali quelle della Motorizzazione. Mentre l’art.1 (Campo di applicazione) recita “1. Il presente decreto legislativo prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività privati o pubblici….” Quindi il datore di lavoro di una azienda di trasporti, sia pubblica che privata, deve eseguire la Valutazione del Rischio anche per gli autisti e di conseguenza sottoporre i lavoratori, se nella Valutazione ne emerge la necessità, ad accertamenti sanitari mirati su indicazione del Medico Competente. Uno dei fattori di rischio ai quali sono esposti i conducenti di autobus e che determina il “mal di schiena” è il rischio vibrazioni. Da poco è stata recepita la direttiva europea sulle vibrazioni con il D.Lgs. 187/2005. A tal proposito si fa presente che sul sito dell’ISPESL all’indirizzo www.ispesl.it/test/index.htm è attiva la Banca Dati Vibrazioni utile ai fini della valutazione di rischio. E' noto che l’esposizione umana a vibrazioni meccaniche può rappresentare un fattore di rischio rilevante per i lavoratori esposti come i conducenti di autobus. Basti pensare che il mal di schiena causato da vibrazioni è diventato nel 2004 la prima causa di malattia professionale nella Repubblica Federale Tedesca e in Italia si stima che il 21% dei lavoratori sia esposto a vibrazioni . Attualmente l'Italia partecipa ad un progetto europeo denominato VIBRISKS, di cui è responsabile il prof. M.J. Griffin dell’Institut of Sound and Vibration dell’Università di Southampton. Il responsabile del progetto in Italia è il prof. Massimo Bovenzi - Università degli Studi di Trieste- che svolge la sua attività in collaborazione con la dott.ssa Iole Pinto - Responsabile del Laboratorio Agenti Fisici della ASL 7 di Siena. Tale progetto è iniziato nel febbraio 2003, ha la durata di quattro anni e prevede sia studi epidemiologici che ricerche sperimentali. L’obiettivo principale è quello di fornire all’UE dati significativi sull’appropriatezza dei valori limite e delle metodiche valutative adottate per la prevenzione del rischio vibrazioni in ambito europeo. Per quanto riguarda il corpo intero, lo studio prende in esame circa duemila lavoratori addetti a differenti tipologie di mezzi, utilizzati in differenti realtà produttive: autobus, camion, pale meccaniche, escavatori, trattori, carrelli elevatori, automobili e veicoli fuoristrada. La ricerca non si limita solo ad indagare la relazione delle vibrazioni meccaniche con il mal di schiena in zona lombare, ma anche altri tipi di disturbi quali ad esempio disagio della persona esposta o “mal di trasporti”. Questi ultimi effetti sono presi in esame nell'ambito dello standard ISO 2631 (appendici C, D) e generalmente possono inquadrarsi nell'ambito della valutazione dei requisiti ergonomici del luogo di lavoro richiesti dal D.L.gs 626/94 . Fonte diarioprevenzione

    http://www.lavoro626.it/notizie_dett.asp?I...otizie&tes=News





    DECRETO LEGISLATIVO N. 187 DEL 19 AGOSTO 2005



    Vibrazioni trasmesse al corpo intero "le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al corpo intero, comportano rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare lombalgie e traumi del rachide "

    Tabella 2 - Esempi di sorgenti di rischio di esposizione a vibrazioni del corpo intero
    Macchinario
    Principali settori di impiego

    Ruspe, pale meccaniche, escavatori
    Edilizia, lapidei, agricoltura

    Perforatori
    Lapidei, cantieristica
    Trattori, Mietitrebbiatrici
    Agricoltura

    Carrelli elevatori
    Cantieristica, movimentazione industriale

    Trattori a ralla
    Cantieristica, movimentazione industriale

    Camion, autobus
    Trasporti, servizi spedizioni etc.

    Motoscafi, gommoni, imbarcazioni
    Trasporti, marittimo
    Trasporti su rotaia
    Trasporti, movimentazione industriale

    Elicotteri
    Protezione civile, Pubblica sicurezza, etc.

    Motociclette, ciclomotori
    Pubblica sicurezza, servizi postali, etc.

    Autogru, gru
    Cantieristica, movimentazione industriale

    Piattaforme vibranti
    Vibrati in cemento, varie industriali

    Autoambulanze
    Sanità




    2.2 Obblighi prescritti dal Decreto
    2.2.1 La riduzione del rischio


    In linea con i principi generali di riduzione del rischio formulati dal D.Lgs. 626/94, il D.Lgs. 187/05 prescrive all'articolo 5 ("Misure di prevenzione e protezione") che “il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo e, in ogni caso, a livelli non superiori ai valor limite di esposizione”.


    Edited by coeslazio - 7/2/2006, 20:46
     
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