Dispositivi supplementari di allarme

veicoli autorizzati all'installazione...

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    Dispositivi supplementari di allarme e veicoli autorizzati all'installazione.

    L'articolo 177 del C.d.S. indica i veicoli a cui è consentito l'uso del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blue del dispositivo acustico di allarme.- Si sta diffondendo sempre più, a nostro avviso in modo irregolare, l'uso dei dispositivi sopra indicati tra i veicoli appartenenti alla Protezione Civile Regionale intestati alla Presidenza della Regione, nonché i veicoli utilizzati per il servizio antincendio sempre di proprietà della Regione.- In presenza di tale realtà e considerando anche che, alcuni veicoli in uso alla locale Protezione Civile di proprietà della regione Molise risultano, dalla carta di circolazione, essere dotati dei dispositivi supplementari in questione.
    In considerazione di quanto esposto, si vorrebbe conoscere se esiste legislazione che consenta l'utilizzo da parte dei citati veicoli di tali dispositivi supplementari.
    Non si è rinvenuta alcuna normativa.


    ***

    In effetti, l'articolo 177 del codice, consente l'installazione dei dispositivi di allarme supplementari solo sui veicoli destinati ai Servizi di polizia (e non sembra che la protezione civile rientri fra questi), oppure destinati ai servizi antincendio, oltreché ad altre categorie di veicoli ben identificate.
    Per cui si ritiene che i veicoli della protezione civile destinati ai servizi antincendio possono essere dotati dei dispositivi supplementari senza problema alcuno.
    Per i rimanenti veicoli, non sembra potersi dire la stessa cosa.
    Anche se l'art. 138 prevede che le disposizioni riguardanti gli accertamenti tecnici, l'immatricolazione, il rilascio dei documenti di circolazione e delle targhe di riconoscimento, così come al rilascio della patente di guida, sono estese anche alla Protezione civile Nazionale, questo non sembra poter giustificare o affermare una destinazione dei propri veicoli a servizi di polizia, che autorizzerebbe l'uso dei detti dispositivi supplementari.
    Va rilevato, però, secondo quanto previsto dal D. L.vo 112/1998, che le Regioni hanno ottenuto la delega a legiferare relativamente agli interventi per l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato della Protezione civile. Da questo punto di vista. le Regioni che hanno attuato la detta normativa, hanno anche stabilito che i veicoli operativi va applicato al tetto, fisso o con calamita, un lampeggiante in regola con le norme vigenti del Codice della Strada.
    Tuttavia, tale disposizione, se si escludono i veicoli destinati ai servizi antincendio, sembra travalicare le disposizioni generali dettate appunto da una legge generale dello Stato, il Codice della Strada, che non prevede l'installazione di detti dispositivi per i veicoli della Protezione Civile.
    Tuttavia, posto che risulta l'annotazione sul documento di circolazione della presenza dei dispositivi, sarebbe opportuno accertare presso il locale D.T.T, sulla base di quale disposizione di legge o norma tecnica ne è stata autorizzata l'installazione.

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