Trattamento fiscale dei buoni pasto

Risoluzione Agenzia Entrate n. 118 del 30.10.2006

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    Risoluzione Agenzia Entrate n. 118 del 30.10.2006

    Oggetto: Istanza di interpello. Federazione Alfa. Art. 51, comma 2, lett.c), del Tuir. Trattamento fiscale dei buoni pasto.
    Agenzia delle Entrate



    Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 51 del DPR n. 917 del 1986, è stato esposto il seguente

    QUESITO
    La Federazione Alfa ritiene che, in materia di corretto trattamento fiscale da applicare ai buoni pasto, vi sia una contraddizione tra la risoluzione 15 dicembre 2004, n. 153, emanata dalla scrivente, e il Decreto del Presidente del Consiglio del 18 novembre 2005.
    La Federazione istante fa presente, infatti, che, contrariamente a quanto affermato dalla scrivente con la risoluzione n. 153/2004, sopra citata, il D.P.C.M. in discussione, prevede, all'art. 5, comma 1, lett. c), che al personale assunto con rapporto di lavoro part-time possono essere corrisposti comunque dei buoni pasto da parte del datore di lavoro, anche nell'ipotesi in cui l'articolazione dell'orario di lavoro non preveda il diritto alla pausa per il pranzo.
    Atteso quanto sopra, la Federazione istante chiede di sapere se in tale ultima fattispecie trovi applicazione l'art. 51, comma 2, lett. c), del Tuir, o se i buoni pasto debbano concorrere alla formazione della base imponibile contributiva e fiscale, quali compensi in natura, del personale assunto con contratto a tempo parziale.

    SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
    La Federazione istante non prospetta alcuna soluzione.

    PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
    L'istanza di interpello pervenuta è da ritenersi inammissibile ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D. M. 26 aprile 2001, n. 209, in quanto presentata da una organizzazione sindacale non per esprimere interessi personali della stessa ma interessi diffusi.
    Con circolare 31 maggio 2001, n. 50, al punto n. 3.1, è stato chiarito espressamente che tra i soggetti abilitati alla presentazione dell'istanza di interpello sono esclusi i "portatori di interessi collettivi, quali le associazioni sindacali e di categoria e gli ordini professionali, fatta eccezione ovviamente per le istanze che affrontano questioni riferite alla loro posizione fiscale e non a quella degli associati, iscritti o rappresentati".
    In presenza di tale causa di inammissibilità, l'istanza presentata non produce gli effetti tipici dell'interpello, di cui all'art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
    Ciò premesso, si ritiene comunque opportuno esaminare nel merito la fattispecie prospettata nell'istanza e fornire il seguente parere, reso nel quadro dell'attività di consulenza generica disciplinata dalla circolare 18 maggio 2000, n. 99.
    In via preliminare, occorre fare un breve richiamo alla normativa vigente in materia di determinazione del reddito di lavoro dipendente.
    Ai sensi dell'art. 51, comma 1, del Tuir, "il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro".
    Lo stesso art. 51 del Tuir, al comma 2, lett. c), prevede poi che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente "le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino all'importo complessivo giornaliero di lire 10.240 (5,29 euro), le prestazioni e le indennità sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione".
    Tale ultima previsione normativa costituisce però una deroga al principio di onnicomprensività che caratterizza la tipologia di reddito in discussione ed è ispirata dalla volontà del legislatore di detassare le erogazioni ai dipendenti che si ricollegano alla necessità del datore di lavoro di provvedere alle esigenze alimentari del personale che durante l'orario di lavoro deve consumare il pasto.
    Nel caso specifico dei buoni pasto, si fa presente che gli stessi, rientrando tra le prestazioni sostitutive del servizio di mensa, sono esclusi dalla formazione del reddito di lavoro dipendente, nei limiti sopra indicati.
    In merito, la scrivente ha ritenuto opportuno precisare, con risoluzione n. 15 dicembre 2004, n. 153, che "ove l'orario di lavoro non preveda la fruizione della pausa pranzo, i buoni pasto eventualmente corrisposti da parte del datore di lavoro, non essendo destinati a realizzare una prestazione sostitutiva del servizio di vitto, concorreranno alla determinazione del reddito di lavoro dipendente (e della base imponibile contributiva), al pari degli altri compensi in natura percepiti".
    La stessa risoluzione n. 153/2004 si rifà, peraltro, a precedenti documenti di prassi amministrativa quali, ad esempio, la circolare 23 dicembre 1997, n. 326, che, al punto 2.2.3., chiarisce che i buoni pasto devono "consentire soltanto l'espletamento della prestazione sostitutiva nei confronti dei dipendenti che ne hanno diritto".
    La scrivente ha espresso il parere sopra citato ritenendo che, in assenza di una specifica previsione in materia, solo i dipendenti che osservano un orario di lavoro che prevede una pausa per il vitto abbiano diritto ai buoni pasto.
    Ciò premesso, va considerato che sono recentemente intervenute disposizioni normative che hanno rinnovato il comparto dei servizi sostitutivi di mensa aziendale mediante buoni pasto.
    Al riguardo, l'art. 14-ter et vicies del decreto legge 30 giugno 2005, n. 115, inserito in sede di conversione della legge 17 agosto 2005, n. 168, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione, al fine di concorrere al conseguimento di più elevati livelli di produttività, ha previsto l'emanazione di un decreto diretto, tra l'altro, a disciplinare le caratteristiche del buono pasto e la regolamentazione dell'utilizzo dello stesso da parte dei lavoratori dipendenti e delle categorie assimilate.
    In esecuzione della predetta delega è stato emanato il Decreto del Presidente del Consiglio del 18 novembre 2005, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 17 gennaio 2006, recante disposizioni in materia di affidamento e gestione dei servizi sostitutivi di mensa.
    Tale decreto definisce, all'art. 2, comma 1, lett. c), il buono pasto come "il documento di legittimazione, anche in forma elettronica", avente determinate caratteristiche "che attribuisce al possessore, ai sensi dell'art. 2002 del codice civile, il diritto ad ottenere dagli esercizi convenzionati la somministrazione di alimenti e bevande e la cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo, con esclusione di qualsiasi prestazione in denaro".
    Lo stesso D.P.C.M. prevede poi, all'art. 5, comma 1, lett. c), che i "buoni pasto sono utilizzati, durante la giornata lavorativa anche se domenicale o festiva, esclusivamente dai prestatori di lavoro subordinato, a tempi pieno o parziale, anche qualora l'orario di lavoro non prevede una pausa per il pasto, nonché dai soggetti che hanno instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione anche non subordinato".
    La previsione normativa sopra citata prevede, di fatto, la possibilità che anche in favore dei dipendenti assunti a tempo parziale, con un'articolazione dell'orario di lavoro che non prevede una pausa per il pranzo, siano corrisposti buoni pasto da parte del datore di lavoro.
    Si deve ritenere che la nuova normativa abbia tenuto conto del fatto che la realtà lavorativa è sempre più caratterizzata da forme di lavoro flessibili.
    Atteso che l'art. 51, comma 2, lett. c), del Tuir fa espresso riferimento alle prestazioni sostitutive del servizio di mensa, ora disciplinate dal provvedimento in discussione, la scrivente ritiene che lo stesso provvedimento, pur non avendo natura tributaria, assuma rilevanza anche ai fini fiscali.
    D'altra parte, la normativa fiscale non contiene una disciplina dettagliata delle prestazioni sostitutive di mensa limitandosi a prevederne la non concorrenza al reddito di nei limiti previsti.
    La risoluzione 15 dicembre 2004, n. 153, deve, pertanto, ritenersi superata.
    Ne consegue che, anche i lavoratori subordinati a tempo parziale, la cui articolazione dell'orario di lavoro non preveda il diritto alla pausa per il pranzo, ove fruiscano di buoni pasto, sono ammessi a beneficiare della previsione agevolativa di cui all'art. 51, comma 2, lett. c), del Tuir.
    Tali buoni pasto non concorreranno, quali compensi in natura, nei limiti dei 5,29 euro giornalieri, alla formazione della base imponibile contributiva e fiscale del lavoratore subordinato assunto con contratto a tempo parziale.
    La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale delle Entrate, viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo del decreto ministeriale 26 aprile 2001, n. 209.

    http://www.taxelex.it/doc.php?pagina=4435
     
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