riferimento alla circolare 9/5/07-Min. Infrastrutture e trasporti

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  1. re-julian
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    salve a tutti, ho letto qui sol forum, e su www.soccorritori.it, la nota di CoesLazio relativa alla circolare in oggetto. Pur senza entrare, per ora, nel merito dell'interpretazione da parte del ministero mi resta giusto un dubbio piccolo piccolo: come devono essere inquadrate le cooperative sociali di trasporto infermi in ambulanza, alla stregua delle varie Onlus/Associazioni di volontariato, oppure delle società/ditte private?
    Inoltre: la circolare mi pare che non specifichi se il tutto è valido anche per il pregresso oppure se il tutto troverà applicazione per le nuove immatricolazioni.
    Reputando l'ipotesi più restrittiva, credete che gli Enti pubblici dovranno rivedere a breve i contratti con cui sono state convenzionate le associazioni (ed eventuualmente le coop.sociali, come da domanda precedente)? Io credo di si, perchè cercheranno subito di puntare al risparmio immediato....
    Temo veramente in una ecimazione del parco ambulanze circolanti, ma non riesco a inquadrare nel discorso generale la figura della Croce Rossa: sicuramente mi sfugge qualcosa...
    Vi ringrazio anticipatamente se vorrete/potrete rispondere ai quesiti.... e scusate se mi son dilungato.
    Buon lavoro
     
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    Ciao Re-julian,

    - le cooperative sociali possono beneficiare del'immatricolazione ad "uso proprio" come per le associazioni Onlus, infatti nella circolare è specificato al paragrafo delle immatricolazioni (documenti da allegare...) al comma 3

    3) nel caso di altre collettività, comprese le organizzazioni di volontariato, le ONLUS e le cooperative sociali non iscritte negli appositi registri, copia fotostatica dello statuto e dell’atto costitutivo;

    - la circolare vale sicuramente per le nuove immatricolazioni e non per le pregresse.

    - gli enti pubblici per le convenzioni future richiederanno con molta probabilità l'adeguamento alle nuove direttive.

    - la Cri rientra nel fatto che tra le sue categorie di patenti ha la "Be" che altro non è il vecchio "KE" per condurre mezzi di soccorso, quindi se l'ha mantenuta la Cri come abilitazione oltre la classica categoria "B" non si capisce perchè il KE civile è stato eliminato... ovvero la ragione principale della sua estinzione è stata per le limitazioni di età e di conseguimento di una certificazione non facile per tutti sopratutto tra le fila dei volontari.


    Saluti dallo staff Coes Lazio
     
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  3. re-julian
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    grazie per la rapidità di risposta e per la solita precisione ^_^ .
    ...vi disturbo solo per un dubbio residuo: da ciò che scrivete ne conseguirebbe che le cooperative sociali che hanno o dovessere ricevere appalti dagli enti pubblici potrebbero ricevere come compenso solo quello classificabile come rimborso spese, o sbaglio?
    A questo punto gli stipendi dei soci lavoratori o dei dipendenti verrebbero coperti dal "guadagno" dell cooperativa?
    Oppure anche qui si intravvede la strada per pseudo forme contrattuali quali i Contratti a Progetto?
    In ultimis: per i servizi svolti verso terzi privati (ricoveri, dimissioni per esempio) varrebbe la regola del "rimborso spese sì, tariffario no"? Prevederei denunce e super lavoro della Guardia di Finanza......
    Grazie anticipate

    ...AAA aggiunta dell'ultim'ora: ma c'è differenza tra una cooperativa sociale arl e una cooperativa sociale onlus? Se ne vedono di tutti i tipi in giro...

    Edited by re-julian - 8/6/2007, 11:53
     
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    - Si solo "rimborso spese" possono percepire da questo momento in poi, in base alle circolare, le cooperative sociali... altrimenti devono immatricolare il mezzo come "noleggio con conducente".

    - Gli stipendi dei dipendenti non credo che vadano a finire nel reddito d'impresa come invece "forse" lo è per i "soci lavoratori"

    - Per i servizi svolti verso privati vale sempre la regola del "rimborso spese", anche se l’esercizio di un’impresa commerciale non è inconciliabile con lo scopo mutualistico dell’impresa cooperativa, che può pertanto operare anche con i terzi, esercitando in questo modo attività commerciale a scopo di lucro, indipendentemente dal fine "mutualistico" perseguito in base a disposizioni statutarie.

    - la differenza sta nel fatto della responsabilità "limitata" nella "r.L." ed illimitata nella classica... per quanto riguarda i fini che perseguono sono identici ovvero "mutualistici" (gestione di un servizio in favore dei soci) senza fini di speculazione privata.

    saluti dallo staff coes lazio
     
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3 replies since 7/6/2007, 12:39   88 views
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