-
.
Responsabilità Autista mezzo di soccorso...
Caso di decesso da sinistro stradale durante il trasporto in autoambulanza: aspetti medico-legali in tema di definizione del rapporto di causalità.
Codice penale
Art. 41 Concorso di cause
Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalita' fra l'azione od omissione e l'evento.
Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalita' quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento. In tal caso, se l'azione od omissione precedentemente commessa costituisce per se' un reato, si applica la pena per questo stabilita.
Le disposizioni precedenti si applicano anche quando la causa preesistente o simultanea o sopravvenuta consiste nel fatto illecito altrui.
in Rivista italiana di medicina legale, 2002, fasc. 6, pagg. 1465-1477, pt. 2
(Bibliografia: a fine capitolo, articolo o simile)
NESSO DI CAUSALITA'
MEDICINA LEGALE
Gli AA. esaminano il caso di una donna trasportata su autoambulanza (per affezioni cardiovascolari non così gravi da porre in pericolo la vita) e deceduta per le conseguenze di un incidente stradale tra il mezzo di soccorso e un'autovettura. Viene sottolineato il rapporto di causalità diretto tra l'incidente stradale e l'exitus, attribuendo al guidatore la responsabilità nel determinismo della morte, non solo per le più gravi lesioni riportate dalla vittima, ma anche per il ritardo con cui è stato raggiunto l'ospedale ed approntato l'intervento che, se tempestivo, avrebbe probabilmente consentito di evitare il decesso.
art. 41 c.p.
. -
.
User deleted
salve, vorrei sapere se esiste qualche normativa o protocollo che regolamenti l'utilizzo del secondo autista in caso di trasferimenti fuori regione superiori a un tot numero di km? . -
.
Per quanto riguarda il C.d.S. sulla guida di Ambulanze non c'e' nulla di particolare tranne che un regolamento (CEE) 20-12-1985 n. 3820/85 che esclude i veicoli speciali adibiti ad usi medici, l'unico rifermento normativo lo abbiamo sul numero di ore lavorative consecutive che possiamo svolgere durante la giornata ma varia per categorie di lavoro, comunque in genere non superiore alle 12 ore... oppure qualche riferimento sulla 626/94 riguardo il recupero psico fisico del dipendente ma il tutto e` un campo minato dove
sicuramente c'e` un vuoto legislativo specifico per i conducenti dell'emergenza sanitaria che dovra` esser trattato in futuro.
saluti dallo staff coes lazio.