Coeslazio
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Alcune osservazioni sul reato contravvenzionale di procurato allarme presso l'autorità. (Nota a Pret. Trento sez. distaccata di Tione di Trento n. 3/96. ) in Il nuovo diritto, 1996, fasc. 6, pagg. 499-504, pt. 2
- contravvenzioni concernenti l'inosservanza dei provvedimenti: disturbo della quiete pubblica e privata
Secondo la massima della sentenza in commento "ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 658 c.p., è sufficiente che l'annuncio di disastri, infortuni o pericoli inesistenti sia idoneo a suscitare l'allarme presso le autorità, gli enti o le persone che esercitano un pubblico servizio, a prescindere dal reale dispiegamento di mezzi di soccorso, conseguente all'annuncio medesimo". L'A., riassunta la fattispecie all'esame del Pretore di Trento (relativa ad un'esercitazione del Soccorso Alpino), indica brevemente le ragioni per cui le conclusioni raggiunte devono essere considerate pienamente condivisibili.
Art. 658 Procurato allarme presso l'Autorità
Chiunque, annunziando disastri, infortuni o pericoli inesistenti, suscita allarme presso l'autorità, o presso enti o persone che esercitano un pubblico servizio, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire ventimila a un milione.
Art. 656 Pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l'ordine pubblico
Chiunque pubblica o diffonde notizie false, esagerate o tendenziose, per le quali possa essere turbato l'ordine pubblico, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire seicentomila.
Art. 657 Grida o notizie atte a turbare la tranquillità pubblica o privata
Chiunque, con lo scopo di smerciare o distribuire scritti o disegni in luogo pubblico ovvero aperto o esposto al pubblico, annuncia o grida notizie, dalle quali possa essere turbata la tranquillità pubblica o privata, è punito con l'ammenda fino a lire duecentomila.
Edited by coeslazio - 29/9/2005, 00:43
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