Responsabilità del sanitario ospedaliero per morte di paziente moribon

dimesso su richiesta dei familiari

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    Responsabilità del sanitario ospedaliero per morte di paziente moribondo dimesso su richiesta dei familiari

    (Nota a Trib. Termini Imerese 31 ottobre 2002)
    in Il Foro italiano, 2004, fasc. 3, pagg. 186-189, pt. 1


    Secondo la sentenza in epigrafe "non risponde di omicidio colposo, né di omissione di soccorso, il medico responsabile 'pro momento' della struttura ospedaliera il quale, pur fornendo parere contrario, dimetta su richiesta dei familiari un malato affetto da sindrome mortale a velocissima ingravescenza, nei confronti del quale non risulta possibile apprestare alcun’altra cura, idonea solo a prestargli sollievo, che non possa essere ugualmente praticata a domicilio". Sulla base di ampi riferimenti giurisprudenziali e dottrinali, l'A. approfondisce vari profili della tematica per quanto riguarda: la colpa medica; il problema del valore giuridico della volontà negativa espressa dal paziente (nel caso di paziente incosciente, dal rappresentante legale o dai prossimi congiunti), in ordine al trattamento terapeutico, volontà che - nella prassi ospedaliera - si estrinseca nella c.d. firma liberatoria. A questo riguardo, la più recente giurisprudenza di legittimità è incline ad affermare il principio del primato, assoluto e generale, della volontà dissenziente del malato, la quale vincola il medico a non effettuare il trattamento terapeutico, e ciò anche se vi sia rischio di morte del paziente, in quanto l'impronta personalistica della nostra Costituzione fa prevalere la scelta individuale, anche se confliggente con l'interesse generale connesso al valore sociale della persona. Un intervento coattivo del medico sul malato dissenziente potrebbe quindi integrare gli estremi del reato di violenza privata di cui all'art. 610 c.p.. Questa problematica risulta controversa in dottrina, dove sono presenti orientamenti diversi, che l'A. richiama.
     
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