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Coeslazio
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QUANDO SI POSSONO USARE I DISPOSITIVI DI ALLARME ACUSTICO E VISIVO?
Egregi colleghi ed esperti,
vorrei porvi un quesito che va un po' oltre le norme del codice della strada ma che in qualche modo ha attinenza. Da anni ci poniamo domande su questo tema sia noi Carabinieri che diversi amici della Polizia Stradale ma nessuno finora ci ha dato una risposta. Un capo equipaggio di un'autoradio può decidere autonomamente se usare o meno sirene e lampeggianti in caso di intervento, dopo averne naturalmente valutato la pericolosità (rapina, colleghi in pericolo, ecc.) e le condizioni del traffico oppure deve essere autorizzato e da chi? Insomma noi "poveri" capi-equipaggio siamo in grado di capire se un intervento richiede l'uso dei sistemi acustici e luminosi d'emergenza o ci deve essere sempre un'autorizzazione dall'alto?
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Ferme restanti eventuali regolamentazioni dei singoli reparti di appartenenza, il codice (purtroppo o per fortuna) è chiaro. Mentre resta una responsabilità per i danni eventualmente causati - civili (a cui fa fronte la copertura RCA) e penali (con procedimento innanzi alla competente AG), l'articolo 177 cds fa obbligo di utilizzare congiuntamente i dispositivi di allarme al solo scopo di essere esentati dal rispetto delle norme di comportamento per servizi urgenti di istituto. E' superfluo poi ricordare l'obbligo comunque di procedere mantenendo una condotta di guida che, pur in violazione alle norme di comportamento, non costituisca comunque pericolo per gli altri utenti della strada.
http://www.asaps.it/
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